Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Nota di sintesi
N. 1.6 Genere dei titoli di partecipazione
Ad esempio azioni nominative/azioni al portatore x o buoni di godimento y o buoni di partecipazione z.
N. 1.10 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta
Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sintesi delle restrizioni di vendita, motivi dell’offerta, termine dell’offerta, «rump offering», mantenimento dei diritti di opzione ed eventuale negoziazione di tali diritti, pagamento e fornitura, indicazioni relative al gestore nell’offerta. L’emittente definisce cosa concretamente considera indicazioni principali.
N. 1.11 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al
commercio
Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sede di negoziazione, primo giorno di negoziazione previsto, genere di ammissione (quotazione o ammissione al commercio). L’emittente definisce cosa concretamente considera indicazioni principali.
Indicazioni sull’emittente (modulo di registrazione)
Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza, si propone di denominare le indicazioni sull’emittente «modulo di registrazione».
Se caratteristiche particolari dell’emittente relative ad esempio alla sua attività o alla sua organizzazione (segnatamente per gli emittenti la cui sede è all’estero) lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.
N. 2.2.4 Forma giuridica dell’emittente
Ad esempio società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata se vengono emessi buoni di godimento.
N. 2.3.1 Composizione
Nome e indirizzo professionale dei membri dell’organo direttivo (consiglio di amministrazione, gestione ecc.). Per gli organi, bisogna indicare l’indirizzo della sede principale.
N. 2.3.8
Se del caso occorre indicare la competente autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta secondo l’allegato 2 OSRev.
N. 2.4 Attività
Indicazioni sulle principali prospettive dell’attività dell’emittente rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.