Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Capoverso 3
Con la presente disposizione gli organi di mediazione non potranno rifiutare un fornitore di servizi finanziari interessato ad affiliarsi adducendo motivi contrari alla funzione legale di mediazione che detti organi svolgono a livello di settore.
4.1.5 Disposizioni finali
4.1.5.1 Disposizioni transitorie
Art. 103–107
I fornitori di servizi finanziari devono disporre di un termine transitorio adeguato ai lavori di attuazione attesi ai fini dell’introduzione degli obblighi legali.
Art. 108 Prospetto per valori mobiliari
L’obbligo di pubblicare un prospetto per valori mobiliari si applica sei mesi dopo l’abilitazione di un organo di verifica da parte della FINMA. Per evitare lacune normative, fino a quel momento si applicano le disposizioni vigenti del CO in materia di prospetti.
Art. 109 Foglio informativo di base per fondi immobiliari, fondi in valori mobiliari e altri
fondi per investimenti tradizionali
Il nuovo disciplinamento relativo al foglio informativo di base per gli investimenti collettivi di capitale, in particolare per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali viene adeguato, dal punto di vista temporale, alla regolamentazione transitoria prevista per il KIID nella direttiva OICVM dell’UE (cfr. art. 32 par. 1 della direttiva 2009/65/CE del 13.07.2009). In tal modo si evita che per i fondi immobiliari, i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali debba essere redatto, oltre al prospetto semplificato e alle informazioni chiave per gli investitori, un foglio informativo di base secondo la LSerFi nel caso in cui tali fondi fossero offerti anche nell’UE.
Poiché non si sa con certezza quando l’UE sostituirà il KIID previsto dalla direttiva OICVM con il KID contemplato nel regolamento PRIIP, il Consiglio federale continuerà a seguire i relativi sviluppi nell’UE. Se quest’ultima manterrà il KIID secondo la direttiva OICVM e per i fornitori svizzeri di fondi ne deriveranno svantaggi concorrenziali, il Governo esaminerà per tempo la possibilità di prorogare il termine di validità degli allegati 2 e 3 OICol per la redazione del foglio informativo di base concernente gli investimenti collettivi.
Le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato secondo gli articoli 107 e seguenti OICol, utilizzati attualmente, presentano differenze materiali rispetto ai fogli informativi di base secondo la LSerFi, ad esempio per quanto concerne le categorie di rischio. Per garantire la trasparenza e la comparabilità degli strumenti finanziari, per gli investimenti collettivi di capitale offerti a clienti privati si possono pertanto utilizzare o i fogli informativi di base secondo la LSerFi o i documenti ammessi conformemente all’articolo 108 capoverso 1 OSerFi. Questo vale sia per i singoli investimenti collettivi di capitale che per i segmenti patrimoniali. In caso contrario, l’uso simultaneo dei fogli informativi di base secondo la LSerFi e delle informazioni chiave per gli investitori o dei prospetti semplificati secondo l’OICol per gli stessi investimenti collettivi di capitale confonderebbe gli investitori.
A fini di chiarezza bisogna far presente che, per analogia alla normativa dell’UE, trascorso il periodo transitorio di un anno (cfr. art. 110) per gli altri fondi per investimenti tradizionali si