Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 14 pagine

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GastroSuisse auspica che il capoverso 3 sia stralciato e che si rinunci alla norma di delega. Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale limiterebbero l’autonomia esecutiva dei Cantoni e comporterebbero oneri eccessivi, in particolare per i Cantoni con un numero di abitanti poco elevato, risorse limitate e in proporzione meno posti vacanti da annunciare. A tal riguardo anche il Consiglio federale ritiene che, considerata l’autonomia organizzativa cantonale,

alcuni aspetti dell’attività di controllo come la protezione dei dati non possano essere

disciplinati interamente a livello federale (cfr. rapporto esplicativo). Inoltre, l’esistenza di direttive dettagliate in materia di controllo rischierebbe di aumentare considerevolmente gli oneri a carico delle imprese.

GastroSuisse propone di sostituire il capoverso 3 con il seguente testo (traduzione della citazione):

«I Cantoni provvedono affinché l’obbligo di annunciare i posti vacanti sia controllato in modo adeguato, efficiente e basato sui rischi. Viene svolto un controllo sul posto delle aziende unicamente in caso di sospetti fondati di violazione dell’obbligo di annuncio.»

L’UPSC chiede che il carattere adeguato del controllo sia definito a grandi linee dal Consiglio federale così da garantire che l’attività di controllo venga attuata in modo uguale o quanto più uguale possibile conformemente ai principi di equivalenza e parità di trattamento. Ciò

permetterebbe di garantire la certezza giuridica e limiterebbe gli oneri.

L’UPSC approva il capoverso 2. Per quanto riguarda il capoverso 3 sostiene che, nella definizione dei controlli eccessivi (parola chiave efficienza economica) bisognerebbe

prendere in considerazione criteri concernenti la frequenza dei controlli (frequenza dei controlli in una determinata azienda, regione o in un determinato ramo) o criteri concernenti i rischi (le aziende in cui non sono state constatate infrazioni alla legge saranno controllate meno spesso rispetto a quelle in cui è stata rilevata una violazione).

2.2.4 Articolo 4 Modifica di altri atti normativi

1. Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. b

1La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

b. le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri;

2. Legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento

Art. 35 cpv. 3 lett. k

3I seguenti uffici possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di

richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

k. le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr);

La CDEP/AUSL e la maggior parte dei Cantoni non hanno formulato osservazioni riguardo all’articolo 4.

BL considera lacunoso l’articolo 4 in quanto permette di assicurare solo una parte dello scambio di dati. Auspica una disposizione legale esplicita che garantisca il trattamento e l’elaborazione dei dati e il necessario flusso di dati da parte di tutti gli organi coinvolti.

GastroSuisse approva l’articolo 4.

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