Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 14 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

I capoversi 1 e 2 non vengono contestati dai Cantoni, tranne nel caso del Cantone AI, che chiede lo stralcio dei capoversi 2 e 3, e del Cantone ZG, che respinge il progetto di legge nel suo complesso.

La CDEP/AUSL e la maggior parte dei Cantoni respingono la variante del capoverso 3 e sono favorevoli alla disposizione potestativa proposta al capoverso 3.

Il capoverso 3 è al contempo ritenuto insufficiente dalla CDEP/AUSL e dalla maggior parte dei Cantoni, che auspicano l’introduzione di disposizioni vincolanti concernenti la

collaborazione tra le autorità impiegate dai Cantoni e altre autorità e lo scambio di dati nonché la creazione di basi legali per lo svolgimento dei controlli (competenze di controllo degli organi preposti). A tal riguardo bisogna assicurarsi che ai Cantoni venga lasciato un determinato margine di manovra nella definizione delle procedure di controllo e che

l’autonomia organizzativa cantonale sia preservata.

Nella maggior parte dei Cantoni i controlli verranno svolti dalle autorità preposte alla

sorveglianza del mercato del lavoro. Per garantire un’esecuzione efficiente dei controlli si potrebbe ad esempio combinare il controllo del rispetto degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti con quello relativo alle misure collaterali o alla legge contro il lavoro nero (LLN). In tal caso deve poter essere possibile scambiare, per attuare le altre legislazioni, i documenti e le informazioni richieste dai Cantoni durante i controlli di un ambito giuridico. A tal fine è indispensabile che vi sia una base legale sulla collaborazione e lo scambio di dati.

Viene inoltre criticato il fatto che le attuali basi legali in materia di obbligo di annuncio non prevedano, per i Cantoni, competenze di controllo in relazione al rispetto degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti. L’assenza di tali competenze per la richiesta di documenti e lo svolgimento di controlli in loco consente ai Cantoni di procedere unicamente a controlli molto limitati in materia (controlli via schermo). Con una corrispondente base legale, gli organi di controllo avrebbero ad esempio la possibilità di verificare, anche nei settori che usualmente non pubblicano posti vacanti su Internet, il rispetto dell’obbligo di annuncio esaminando i documenti in loco presso le aziende. Le esperienze realizzate nel campo delle misure collaterali e della LLN mostrano che è indispensabile creare una base legale che disciplini le competenze di controllo degli organi preposti.

La CDEP/AUSL e la maggior parte dei Cantoni chiedono pertanto di stralciare l’articolo 3 capoverso 3 e di inserire nella legge due nuovi articoli sui controlli e sulle competenze in loco nonché sullo scambio di dati:

Art. 4 (complementare) Controlli

1L’organizzazione dei controlli spetta ai Cantoni.

2Le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti possono:

a. accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

b. esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;

c. consultare e riprodurre tutti i documenti necessari.

3Su richiesta, le persone e aziende controllate sono tenute a fornire alle autorità di controllo i documenti e le informazioni necessari. Devono permettere alle autorità di controllo l’accesso al luogo di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate.

601-26.2-00002 \ COO.2101.104.2.3387529 8/14