Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 14 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

L’UDC respinge totalmente il progetto, perché sia l’obbligo di annuncio dei posti vacanti sia il finanziamento dei costi di controllo sono una conseguenza della mancata attuazione

dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa. Inoltre, come spiegato nel rapporto esplicativo, né la Confederazione né i Cantoni possono prevedere con esattezza tali costi. Verrebbe così introdotta una voce di spesa fortemente vincolata che, secondo la SECO, potrebbe costare alla Confederazione tra i 450’000 franchi e gli oltre due milioni di franchi all’anno. In ogni modo, il monitoraggio dell’obbligo di annuncio così come proposto garantisce ai Cantoni un’auspicata autonomia nello svolgimento dei controlli. Ciò presuppone tuttavia che la

Confederazione non ponga requisiti minimi riguardo alla modalità con cui viene attuato tale obbligo.

La Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC) accoglie in linea di massima il

progetto. In tale contesto è importante che la libera circolazione delle persone con i Paesi dell’UE/AELS non sia limitata e che gli accordi bilaterali possano essere rispettati.

L’Unione svizzera dei contadini (USC) approva nel complesso la regolamentazione.

Sottolinea tuttavia che il numero di controlli deve essere ragionevole (meno del 3 per cento), che i controlli devono essere effettuati in base al rischio e a campione (proporzionalità) e che i datori di lavoro non devono ritrovarsi a dover sostenere oneri amministrativi supplementari. Approva l’elaborazione di rapporti da parte dei Cantoni e il futuro monitoraggio. I costi non presi in considerazione nel piano finanziario non devono incidere sui limiti di spesa per l’agricoltura.

2.1.3 Altre cerchie interessate

La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER) ritiene che la presente proposta vada nella direzione giusta. Non si può infatti far sostenere interamente ai Cantoni i costi di controllo di un obbligo federale. I Cantoni dovrebbero inoltre disporre di un determinato margine di manovra per poter organizzare la propria politica di controllo nel modo più

pertinente possibile, nel rispetto del quadro federale. Questo requisito sembra essere

soddisfatto. La FER rammenta tra l’altro il principio di proporzionalità che occorre rispettare, in particolare per quanto riguarda il tipo e la portata dei controlli cui si fa riferimento, senza però aggiungere precisazioni al riguardo.

L’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) accoglie in linea di massimo il progetto ma ritiene che gli articoli 2, 3 e 4 vadano chiariti e precisati.

GastroSuisse approva gli articoli 1 e 2; propone inoltre di modificare l’articolo 3 capoverso 1 in modo che vi sia un controllo sul posto unicamente in caso di sospetto fondato e di

stralciare il capoverso 3.

2.2 Risultati concernenti le varie disposizioni

2.2.1 Articolo 1 Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo relativo al rispetto dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr).

La CDEP/AUSL e la maggior parte dei Cantoni non hanno formulato commenti riguardo all’articolo 1.

601-26.2-00002 \ COO.2101.104.2.3387529 5/14