Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 14 pagine
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BL propone di inserire nell’articolo 1 anche il finanziamento dei controlli e lo scambio di dati necessario, modificando il testo nel seguente modo (traduzione della citazione):
«La presente legge stabilisce le prescrizioni applicabili al controllo relativo al rispetto
dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), il finanziamento di tale controllo e il necessario scambio di dati.»
AI chiede di stralciare l’articolo.
GastroSuisse e l’UPSC accolgono con favore l’articolo 1.
2.2.2 Articolo 2 Contributo della Confederazione
1La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.
2Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le relative condizioni di versamento. L’importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un’attività di controllo efficiente.
La maggior parte dei Cantoni è favorevole a una partecipazione finanziaria della
Confederazione ma auspica una copertura totale dei costi. A loro parere la percentuale di posti a tempo pieno calcolata per lo svolgimento dei controlli è stata sottovalutata.
La CDEP/AUSL approva il principio in base a cui la Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato. Il calcolo dell’importo forfettario va tuttavia adeguato, soprattutto perché non prende in considerazione tutti i costi. La CDEP/AUSL chiede che la Confederazione copra, oltre ai costi salariali (inclusi i contributi sociali del datore di lavoro), metà delle spese per attrezzature e infrastruttura. Dalle prime esperienze fatte nei Cantoni emerge che i controlli via schermo non permettono di controllare il «mercato del lavoro nascosto» che, secondo uno studio AMOSA, rappresenta il 70 per cento dei posti. La stima di 5–6,5 posti a tempo pieno (500–650 per cento) menzionata nel rapporto sarebbe nettamente troppo bassa.
AI chiede di stralciare l’articolo.
BL auspica che l’articolo 2 capoverso 2 secondo periodo sia adeguato come segue
(traduzione della citazione):
«L’importo forfettario è determinato in modo da coprire tutti i costi di un controllo svolto nel quadro di un’attività di controllo efficiente e basata sui rischi. A tal fine la Confederazione può prevedere importi forfettari.»
OW ritiene troppo ottimistiche le stime delle ripercussioni sull’effettivo del personale.
GL auspica che nell’articolo 2 siano definiti i requisiti minimi riguardanti l’attività di controllo (processo) e la quantità (quota di controlli).
GL vorrebbe che la tariffa oraria sia fissata a 150 franchi.
JU approva il progetto ma critica il meccanismo di finanziamento. Sarebbe più efficace avere un controllo basato sui rischi: anche se dovesse richiedere più tempo consentirebbe una maggiore efficacia.
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