Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 14 pagine
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2.1.1 CDEP/AUSL e Cantoni
La Conferenza dei Direttori Cantonali dell’Economia Pubblica (CDEP) e l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) accolgono il progetto. Deplorano tuttavia la mancanza di una base legale per lo svolgimento dei controlli (competenze di controllo, ossia di accertamento, degli organi preposti) e l’assenza di disposizioni specifiche per lo scambio di dati. Secondo la CDEP e l’AUSL è fondamentale che nella legge vengano inserite disposizioni in tal senso. Occorre al contempo provvedere affinché venga preservata l’autonomia organizzativa cantonale e venga lasciato un margine di manovra nella definizione delle procedure di controllo. Nel quadro dell’assemblea plenaria del 24 gennaio 2019 la CDEP ha ritirato la sua proposta di stralciare l’articolo 3 capoverso 3 e di inserire nella legge due nuovi articoli sui controlli e sulle competenze in loco nonché sullo scambio di dati. La CDEP e la SECO hanno convenuto che le disposizioni sulle competenze di controllo e sulla protezione dei dati
verranno regolamentate per quanto possibile a livello di ordinanza.
I Cantoni AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR,
VD, VS e ZH si allineano al parere della CDEP/AUSL (in alcune parti riprendendolo alla lettera, in altre modificandolo leggermente, rinviando allo stesso o per analogia). I singoli pareri divergenti dei Cantoni su alcuni articoli sono riportati nel capitolo seguente.
AI respinge il progetto e chiede di stralciare gli articoli 1, 2 e 3 capoversi 2 e 3. Gli unici elementi non contestati sono l’introduzione di un obbligo di controllo esplicito da parte dei Cantoni e la creazione di una base legale a livello federale per lo scambio di dati tra i servizi competenti intesa a garantire un’attuazione efficace dei controlli.
Secondo NE sarebbe importante tracciare un primo bilancio sull’obbligo di annuncio prima di adottare una base legale che ne disciplini il controllo.
ZG respinge la proposta di legge e la variante sostenendo che i costi supplementari
contenuti generati in ogni Cantone dai controlli legati all’obbligo di annuncio dovrebbero essere finanziati unicamente dai Cantoni; si oppone inoltre a una copertura (parziale) da parte della Confederazione, in quanto implicherebbe una responsabilità centrale della
Confederazione.
2.1.2 Partiti e associazioni mantello
Il PLR approva in linea di massima il progetto. Sottolinea che l’autonomia dei Cantoni
prevista dalla Costituzione in virtù dell’articolo 46 Cost. deve essere rispettata, che i controlli devono essere organizzati in maniera efficiente per evitare costi troppo elevati e un’inutile burocrazia.
Il PSS e l’Unione sindacale svizzera (USS) accolgono con favore la partecipazione della Confederazione ai costi di controllo dei Cantoni per garantire un’attuazione sistematica dell’obbligo di annuncio in tutta la Svizzera. L’Unione svizzera degli imprenditori (SAV) e l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) ritengono appropriata la partecipazione della Confederazione ai costi di controllo dei Cantoni. Secondo i datori di lavoro il controllo deve essere corretto, adeguato ed efficiente. Il versamento di un contributo forfettario per ogni controllo effettuato crea un incentivo affinché i controlli vengano strutturati nel modo più efficiente possibile.
601-26.2-00002 \ COO.2101.104.2.3387529 4/14