Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 14 pagine

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4Se constatano una violazione dell’articolo 21a cpv. 3 e 4 LStrI, le autorità di controllo informano le autorità preposte all’esecuzione delle pene e trasmettono loro tutti i documenti necessari affinché possano esaminare le sanzioni previste all’articolo 117a LStrI.

Art. 5 (complementare) Collaborazione e scambio di dati

1Le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti e le altre autorità preposte al mercato del lavoro collaborano tra di loro.

2Possono scambiarsi i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. In particolare, le autorità impiegate per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti hanno accesso al sistema d’informazione della Confederazione conformemente all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul collocamento e all’articolo 9 capoverso 1 della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.

I seguenti Cantoni si allineano al parere della CDEP/AUSL e condividono i nuovi articoli di legge proposti. Formulano tuttavia le seguenti osservazioni e precisazioni.

AR auspica che anche alle autorità competenti in materia di migrazione si applichi l’obbligo di collaborazione di cui all’articolo complementare 5 capoverso 1.

BE si oppone al fatto che il Consiglio federale fissi il numero di controlli per Cantone; ritiene inoltre indispensabile una base legale per i controlli in loco. Propone di introdurre una regolamentazione fondata sulla competenza di controllo prevista nella legge federale contro il lavoro nero.

GE approva il progetto di legge ma critica il fatto che l’articolo 3 capoverso 3 lettera b della legge limiti la competenza dei Cantoni. Il Cantone e VS non sono favorevoli alla variante (vogliono mantenere la disposizione potestativa).

GL auspica che la nozione di «adeguato» utilizzata all’articolo 3 capoverso 1 sia definita e che la presentazione di un rapporto alla SECO avvenga con il minor onere possibile.

NE auspica che la Confederazione definisca il numero e il tipo di controlli da svolgere.

Considerato il fatto che la commissione tripartita del mercato del lavoro è coinvolta

nell’attività di controllo del Cantone OW, il governo cantonale ritiene indispensabile che la Confederazione crei le basi legali non solo per lo scambio di dati ma anche per le

competenze in materia di controllo.

SH auspica che si definisca quali siano i dati e i documenti rilevanti che devono essere trasmessi alle autorità di esecuzione delle pene nel quadro della notifica di una violazione all’articolo 21a capoverso 4 LStrI.

TG chiede che il Consiglio federale tenga conto, nella determinazione della portata dei controlli, del fatto che il numero dei posti soggetti all’obbligo di annuncio può aumentare o diminuire rapidamente in funzione della situazione economica. Le prescrizioni di controllo devono pertanto essere concepite in modo che la variazione del numero di disoccupati non comporti fluttuazioni troppo elevate nell’arco di un anno. Le disposizioni di ordinanza sul tipo e la portata dei controlli non devono limitare la libertà organizzativa dei Cantoni.

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