Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

all’autodeterminazione informativa o se il contenuto della disposizione risulti da un’interpretazione letterale. Su tali questioni è incostante anche la giurisprudenza del Tribunale federale, il quale segue talvolta l’interpretazione letterale (cfr. ad es. la sentenza IC_323/2015 dell’8.1.2016), e talaltra deduce dal testo della norma l’esistenza di una libertà individuale che garantisce l’autodeterminazione informativa (cfr. ad es. DTF 140 I 381). In merito all’evocata controversia l’Alta Corte non si è ancora pronunciata. Secondo la dottrina svizzera recente, l’articolo 13 capoverso 2 Cost. deve essere inteso come istruzione al legislatore, il quale è incaricato di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dati personali dei cittadini da un impiego abusivo dei loro dati personali. In particolare, deve garantire che le autorità usino prudenza nel trattare dati personali.

1.1.3 Protezione dei dati

In seguito alla crescente digitalizzazione e alla maggior utilizzazione sistematica del NAVS, si pone la questione degli eventuali rischi per la protezione dei dati.

Il NAVS è una sequenza di cifre non significante e generata in modo casuale. Le prime tre cifre contengono il codice Paese del Paese emittente, secondo gli standard internazionali. A parte questo, il NAVS non contiene altre informazioni sul suo titolare e quindi non consente di risalire alle sue caratteristiche personali. Il NAVS serve esclusivamente ad attribuire al giusto individuo una serie di dati personali all’interno di una collezione di dati. Questa caratteristica dell’identità viene utilizzata, oltre ai comuni attributi personali (cognome, nome, data di nascita ecc.), solo a fini amministrativi. Non si tratta assolutamente di un codice utente che permette di accedere a tutti i dati personali né di una password con cui procurarsi senza autorizzazione l’accesso ai sistemi informatici. L’autentificazione per accedere ai sistemi informatici non avviene tramite il NAVS, che non è una componente di questo processo. Di conseguenza, l’utilizzazione sistematica del NAVS non accresce i rischi per le banche dati. Le banche dati di Confederazione, Cantoni e Comuni sono organizzate in modo decentralizzato e non possono essere collegate tra loro con il NAVS. L’accesso alle applicazioni di burotica generali delle amministrazioni pubbliche avviene di regola tramite un’autenticazione a due fattori (p. es. «smartcard» della Confederazione). Inoltre, per utilizzare le applicazioni specifiche che consentono di accedere in particolare a dati personali occorrono dati d’identificazione supplementari (codice utente e password separati).

Con l’utilizzazione sistematica del NAVS non sorge dunque alcun rischio supplementare di furto di dati o d’identità dovuto all’uso abusivo dell’identificatore. Il furto di dati è un problema che riguarda piuttosto la sicurezza delle informazioni. In particolare per garantire la sicurezza dei sistemi informatici occorrono controlli costanti e minuziosi, soprattutto quando questi sistemi contengono dati personali sensibili. Per evitare incidenti, i processi e le procedure di sicurezza vanno tenuti costantemente aggiornati. Il fatto che il NAVS figuri eventualmente tra i dati contenuti nel sistema non ha alcun influsso su questi fattori di rischio. Inoltre, il NAVS non è un documento d’identità ufficiale e non può quindi essere impiegato come prova d’identità ufficiale. Esso non esonera pertanto il suo utente sistematico dall’obbligo legale di verificare l’identità di una persona, eventualmente tramite la presentazione di un documento ufficiale. Non è nemmeno possibile ottenere prestazioni delle assicurazioni sociali solo presentando il NAVS. Il furto di quest’ultimo non permette dunque di trarre alcun vantaggio finanziario o immateriale.

Tramite i dati contenuti in diversi sistemi, si potrebbero collegare più caratteristiche di una persona (caratteristiche di base, informazioni in ambito sanitario, fiscale e giuridico). A seconda dei dati disponibili, si avrebbe quindi la possibilità di allestire un profilo della personalità più o meno dettagliato. Tuttavia, per collegare e combinare in tal modo dati provenienti da fonti diverse occorre avere accesso ad almeno due banche dati di diverse autorità. Negli attuali sistemi ufficiali, tali accessi multitematici sono però rari e, laddove esistono, rigidamente regolamentati. Conformemente al principio di proporzionalità, infatti, ogni servizio ha accesso solo ai dati per i quali è responsabile in virtù di una base legale chiara. Il collegamento tra più banche dati contenenti dati personali è possibile anche senza identificatori quali il NAVS. Tutti i registri di persone di autorità comprendono necessariamente attributi d’identificazione quali cognome, nome, data di nascita e sesso, che permettono di collegare agevolmente i dati con quelli di altri registri. Il rapido sviluppo dell’informatica permette già oggi di collegare dati in base a queste diverse caratteristiche con un’attendibilità del 99,98 per cento. In caso di intrusione in una o più banche dati di autorità, i dati personali ivi contenuti possono essere collegati anche senza NAVS. Il numero di collegamenti di dati ammessi dalla legge non verrà ampliato con la proposta normativa sull’utilizzazione sistematica del NAVS. Come sinora, essi continueranno a essere ammessi soltanto nei casi in cui ciò sia previsto da una base legale formale, come ad esempio nella legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) o nella legge del 22 giugno 2007 sul censimento. L’utilizzazione sistematica del NAVS non pregiudica dunque la protezione dei dati né crea «cittadini trasparenti».

1.2 La normativa proposta

1.2.1 Autorizzazione generale per le autorità

Attualmente l’utilizzazione sistematica del NAVS al di fuori dell’AVS è disciplinata come segue: se l’esecuzione del diritto federale necessita dell’utilizzazione sistematica del NAVS, può essere introdotta una base legale sufficiente nella pertinente legge federale. La norma di legge in questione deve definire lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto (art. 50d cpv. 1 e 50e cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]8). Con l’autorizzazione accordata dal legislatore nella pertinente legge speciale, l’utilizzazione sistematica in questione ha un fondamento democratico. Le stesse condizioni si applicano di principio anche all’utilizzazione sistematica per l’esecuzione del diritto cantonale (art. 50d cpv. 1 e 50e cpv. 3 LAVS), tranne in quattro settori: riduzione dei premi nell’assicurazione malattie, assistenza sociale, legislazione fiscale e istituzioni preposte all’educazione. In questi settori l’autorizzazione all’utilizzazione da parte dei servizi cantonali è già sancita dalla legislazione in materia di AVS (art. 50e cpv. 2 LAVS) e pertanto non occorre un’ulteriore base in una legge speciale cantonale. L’utilizzazione sistematica per scopi prettamente

8 RS 831.10