Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 14 pagine

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tato dalle Linee guida 2017-201926, le quali contemplano undici obiettivi operativi. Il settimo obiettivo operativo delle Linee guida 2017–2019 è così formulato: «Garantire l’attribuzione di dati su una determinata persona nello scambio telematico tra sistemi informatici entro il 2019». Nella formulazione dell’obiettivo si legge inoltre che finora non è stato ancora possibile definire un identificatore univoco delle persone utilizzabile in tutti i settori specialistici e a tutti i livelli statali e che pertanto sussiste una significativa necessità d’intervento al riguardo. In questo senso, il progetto contribuisce all’attuazione della Strategia di e-government Svizzera.

Le menzionate linee guida prevedono inoltre l’introduzione di un’identità elettronica (eID; obiettivo operativo n. 5). L’identificazione sicura delle persone costituisce la base per la certezza del diritto. L’avamprogetto di legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti (legge sull’eID) approvato dal Consiglio federale è inteso a promuovere la sicurezza nelle comunicazioni elettroniche tra cittadini e autorità e tra privati cittadini27. Affinché sia possibile svolgere in rete anche transazioni più complesse, i partner contrattuali devono poter confidare nell’identità della controparte. Al fine di soddisfare questa esigenza, in Svizzera saranno creati mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti per le persone fisiche. Un numero di registrazione e-ID indipendente dall’AVS serve a collegare la persona in questione con l’e-ID rilasciata.

Il piano relativo all’e-ID prevede una ripartizione dei compiti tra Stato e privati: La Confederazione non rilascerà un eID propria, ma potrà riconoscere ufficialmente le eID di operatori privati (come ad es. la SuisseID della Posta) che adempiono i requisiti di legge. Con il riconoscimento, gli operatori che offrono servizi identitari (Identity Provider, IdP) vengono autorizzati a utilizzare i dati per l’identificazione delle persone gestiti e confermati dallo Stato per la fornitura dei loro servizi. Pertanto, gli IdP saranno autorizzati a utilizzare il NAVS – solo e soltanto – per questo scopo. Per il resto, saranno autorizzati a comunicare il NAVS soltanto ai gestori di servizi che impiegano e-ID direttamente autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS. Il fatto che gli IdP non sono un’autorità e non adempiono nemmeno compiti pubblici in senso stretto non deve escludere la loro utilizzazione sistematica del NAVS. Il presente progetto di legge non compromette dunque l’auspicata introduzione di un’eID nella forma esposta.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto poggia sulle norme di competenza della Costituzione federale, che autorizzano la Confederazione a legiferare in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 111 e 112 Cost.). Nella misura in cui le disposizioni applicabili al NAVS riguardano la sua utilizzazione come identificatore personale generale per le autorità, la competenza della Confederazione risulta dall’articolo 173 capoverso 2 Cost., che le attribuisce la competenza di disciplinare l’organizzazione delle autorità federali. Se il legislatore federale consente ai Cantoni e, se il diritto cantonale non prevede altrimenti, ai Comuni di utilizzare sistematicamente il NAVS, al contempo esso ha la facoltà di definire le condizioni di utilizzo di questo strumento e di emanare prescrizioni in merito. Per contro, la Confederazione non ha alcuna competenza di regolamentazione per quanto riguarda eventuali altri identificatori personali dei Cantoni. Al riguardo l’emanazione di prescrizioni giuridiche concernenti la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni incombe ai Cantoni.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La tematica del progetto non riguarda alcun impegno di diritto sociale internazionale della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto rispetta tale disposizione.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie.

5.5 Delega di competenze legislative

L’articolo 153g delega al Consiglio federale la facoltà di prevedere emolumenti per i servizi che l’Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all’utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS.

26 Le linee guida sono disponibili su Internet all’indirizzo https://www.egovernment.ch/it/umsetzung/schwerpunktplan1.

27 FF 2018 ...