Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 14 pagine
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Le attuali disposizioni in materia figurano nella parte prima (Assicurazione), capo quarto (Organizzazione). Dal punto di vista della sistematica, questo non è ideale dato che esse non trattano dell’AVS e della sua organizzazione, bensì dell’utilizzazione del NAVS in settori estranei all’AVS. Nell’interesse della trasparenza legislativa e della reperibilità delle disposizioni giuridiche, l’utilizzazione sistematica del NAVS quale identificatore personale al di fuori dell’AVS deve essere regolamentata in una parte a sé stante della LAVS. Immediatamente prima delle disposizioni finali si introduce pertanto una nuova parte quarta (art. 153b segg.), contenente le disposizioni sull’utilizzazione sistematica del NAVS quale identificatore personale al di fuori dell’AVS.
Art. 153b Definizione
Questa disposizione stabilisce la definizione legale dell’utilizzazione sistematica, attualmente contenuta nell’articolo 134bis dell’ordinanza del 31 ottobre 194718 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). Vista la sua importanza, è giustificato inserirla nella legge. Sul piano materiale non vi saranno modifiche. Di regola, l’utilizzazione è considerata «sistematica» quando dati personali sono collegati con il numero in questione e l’utilizzazione concerne un gruppo di persone fisiche chiaramente definito. Il criterio decisivo sarà la registrazione o meno della parte essenziale e caratterizzante del NAVS in una collezione di dati. In questo modo si potrà evitare che tramite modifiche sistematiche dei numeri completi in base a sistemi propri (p. es. lasciar via il codice Paese 756 nelle prime tre cifre del numero a 13 cifre, completare il numero con una lettera o un’altra cifra oppure cifrarlo) si eludano i controlli di utilizzo voluti dal legislatore.
Art. 153c Aventi diritto
Cpv. 1: questo capoverso definisce i possibili aventi diritto.
Lett. a n. 1 e 2: questi numeri si riferiscono al livello federale. La formulazione si basa sulla struttura dell’articolo 2 capoversi 1–3 della legge del 21 marzo 199719 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), che distingue tra unità amministrative centralizzate e decentrate dell’Amministrazione federale.
N. 3: a livello cantonale e comunale, è determinante la definizione di autorità del pertinente diritto cantonale.
N. 4: questo numero comprende tutte le persone e organizzazioni di diritto pubblico o privato che adempiono compiti amministrativi, senza però appartenere né all’Amministrazione centrale né a quella decentralizzata. Per poter svolgere i compiti amministrativi affidati loro utilizzando sistematicamente il NAVS, queste persone e organizzazioni necessitano di un’autorizzazione a tal fine nella pertinente legge speciale. Quale esempio concreto si possono menzionare i fornitori riconosciuti di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Essi sono incaricati per legge dell’esecuzione delle menzionate assicurazioni sociali, benché non appartengano né all’Amministrazione federale né alle amministrazioni cantonali. Per questo, anche in futuro dovranno avere il diritto all’utilizzazione sistematica del NAVS, già previsto nelle pertinenti leggi speciali. Lo stesso vale per analogia per l’esecuzione della previdenza professionale: anche gli istituti di previdenza dovranno poter utilizzare sistematicamente il NAVS, come previsto attualmente. Le vigenti disposizioni in materia resteranno invariate.
N. 5: attualmente le istituzioni preposte all’educazione sono autorizzate all’utilizzazione sistematica del NAVS in virtù dell’articolo 50e capoverso 2 lettera d LAVS. Questa possibilità dovrà valere anche in futuro, anche perché tali istituzioni fungono da organi ausiliari dell’AVS. Gli studenti delle scuole universitarie, come pure gli allievi di livello secondario II (formazione professionale duale o formazione professionale a tempo pieno) e quelli di livello terziario che non frequentano scuole universitarie (formazione professionale superiore) sono soggetti all’obbligo di contribuzione AVS. Nella loro funzione di organi ausiliari dell’AVS, le istituzioni preposte all’educazione in questione trasmettono alle casse di compensazione le necessarie notifiche relative agli studenti, ed eventualmente si occupano anche dell’incasso dei contributi (art. 29bis e 29ter OAVS). Affinché i contributi pagati possano essere accreditati correttamente agli interessati, nel trasmettere i dati occorre utilizzare il NAVS. Inoltre, le scuole con piani di studi particolari (scuole speciali) utilizzano il NAVS nel quadro dell’assicurazione invalidità. Infine, in alcuni Cantoni gli allievi sono assicurati contro gli infortuni tramite le scuole.
D’altro canto, le istituzioni preposte all’educazione devono adempiere anche compiti di natura statistica, quindi al di fuori dell’AVS. Anche per queste rilevazioni viene utilizzato il NAVS. È pertanto ragionevole che anche in futuro sia le istituzioni preposte all’educazione a livello cantonale sia quelle della Confederazione siano autorizzate all’utilizzazione sistematica del NAVS per l’adempimento dei loro compiti di natura statistica.
Lett. b: contrariamente all’esecuzione dell’assicurazione sociale malattie e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, quella delle assicurazioni complementari disciplinate dal diritto privato non sono compiti dell’amministrazione pubblica. Tuttavia esistono numerosi legami tra le assicurazioni complementari, da un lato, e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e l’assicurazione malattie obbligatoria, dall’altro. Le attività esecutive in questi ambiti non possono pertanto essere considerate in modo isolato. Per questo motivo, già nel diritto vigente l’articolo 47a della legge del 2 aprile 190820 sul contratto d’assicurazione autorizza i fornitori di assicurazioni complementari all’utilizzazione sistematica del NAVS, e dovrà continuare a farlo anche in futuro. Si tratta di una regolamentazione eccezionale, in quanto consente a privati di utilizzare sistematicamente il NAVS per lo svolgimento di un’attività disciplinata dal diritto privato.
Per il resto, il NAVS continuerà a non poter essere utilizzato per scopi prettamente privati, anche qualora le persone interessate acconsentano all’utilizzazione sistematica del loro NAVS. Questo divieto è giustificato dal fatto che l’UCC non può imporre nella stessa misura ai privati i confronti di dati e i correttivi previsti dall’articolo 153f al fine di garantire la qualità dei dati.
Cpv. 2: per determinati ambiti il legislatore dovrà continuare a prevedere altri identificatori personali al posto del NAVS. Anche in futuro, pertanto, avrà la possibilità di escludere l’utilizzazione sistematica del NAVS in singoli ambiti, in particola-