Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità)
Compendio
I processi amministrativi vanno resi più efficienti tramite un’utilizzazione controllata del numero AVS (NAVS). In futuro le autorità federali, cantonali e comunali dovranno avere la possibilità di utilizzare sistematicamente il numero AVS in modo generalizzato per adempiere i compiti assegnati loro dalla legge. Si potranno così evitare scambi d’identità nel trattamento degli incarti personali. Questo contribuirà ad attuare con successo la Strategia di e-government Svizzera e migliorerà l’efficienza dei costi delle amministrazioni.
Situazione iniziale
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) utilizza il numero d’assicurato sin dal 1948, ossia sin dal momento della sua istituzione. A tutt’oggi, questo numero di identificazione personale serve a facilitare il trattamento di informazioni sui contributi e per il calcolo delle corrispondenti prestazioni delle assicurazioni sociali. Nel 2008 è stato introdotto un nuovo NAVS a tredici cifre non significante e nel contempo adottato un nuovo disciplinamento relativo all’ammissibilità della sua utilizzazione sistematica. Da allora l’utilizzazione sistematica del NAVS al di fuori dell’AVS è ammessa soltanto a determinate condizioni. Anzitutto, questa possibilità è riconosciuta ai servizi e alle istituzioni incaricati dell’attuazione di disposizioni di diritto cantonale in stretto rapporto con le assicurazioni sociali. Secondariamente, il NAVS può essere utilizzato sistematicamente se lo prevede una legge speciale federale o cantonale. La disposizione della legge speciale in questione deve specificare lo scopo dell’utilizzazione del numero AVS e gli aventi diritto, in modo da permettere il controllo democratico.
Nell’ambito del trattamento dei dati relativi a modifiche dello stato civile, l’utilizzazione sistematica del NAVS come identificatore personale permette un aggiornamento automatico, rapido e preciso degli attributi personali, il che garantisce la qualità dei dati contenuti nei registri degli utenti. Inoltre, trattandosi di un numero univoco, la sua utilizzazione sistematica consente di evitare scambi d’identità negli incarti personali e le conseguenti violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati. L’utilizzazione del NAVS migliora altresì l’efficienza dei costi nella pubblica amministrazione, semplificando tanto i processi interni quanto i processi trasversali tra autorità. Sull’onda della crescente digitalizzazione dell’attività amministrativa, alla quale si è assistito dall’introduzione del NAVS, nel 2008, si osserva una forte espansione della sua utilizzazione sistematica.
Il vigente disciplinamento previsto dalla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ammette in realtà la possibilità di un’utilizzazione sistematica del NAVS da parte delle autorità, ma a determinate condizioni, considerate complicate da adempiere. Inoltre, la prassi legislativa relativa all’autorizzazione all’utilizzazione sistematica del NAVS è contraddittoria. Oltretutto, la possibilità per i Cantoni di autorizzare le proprie autorità a utilizzare il NAVS è limitata all’esecuzione del diritto cantonale. Per queste ragioni, si chiede con crescente insistenza che le autorità federali, cantonali e comunali possano utilizzare il NAVS quale identificatore personale univoco.
Contenuto del progetto
Con il progetto ci si prefigge di creare i presupposti per far sì che le autorità federali, cantonali e comunali non necessitino più di una base legale specifica per ogni nuova utilizzazione sistematica del NAVS, ma siano autorizzate in modo generale a utilizzarlo sistematicamente. Il fatto di stabilire condizioni di utilizzazione uguali per tutte le autorità permetterà di aumentare la trasparenza. Andrà anche attribuita la necessaria importanza all’applicazione delle misure per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.
Per determinati scopi dovrà inoltre essere mantenuta la possibilità di prescrivere in leggi speciali l’utilizzazione di identificatori personali settoriali invece del NAVS. In tal senso il legislatore conserverà la propria libertà d’azione. Le organizzazioni e persone che, pur non avendo carattere di autorità, sono incaricate da una legge di adempiere un compito amministrativo dovranno inoltre essere legittimate a utilizzare sistematicamente il NAVS, purché ciò sia previsto da una disposizione della pertinente legge speciale. L’utilizzazione sistematica di questo numero per scopi prettamente privati dovrà invece rimanere escluso.
Il proposto ampliamento dell’utilizzazione sistematica del NAVS non accrescerà la vulnerabilità dei sistemi informatici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni o di altri utenti autorizzati, né il rischio di abusi. Il progetto si limita a sostituire l’attuale necessità di una base legale specifica per ogni utilizzazione sistematica del NAVS con un’autorizzazione generale accordata dal legislatore alle autorità federali, cantonali e comunali e a determinate istituzioni.
Come oggi, per poter utilizzare sistematicamente il NAVS si dovrà garantire la protezione dei dati. Per garantire anche la sicurezza delle informazioni, andranno adottate varie misure tecniche e organizzative. In primo luogo, gli accessi alle varie banche dati dovranno essere protetti in modo ottimale onde ridurre al minimo il rischio di un’utilizzazione abusiva. Le prescrizioni di sicurezza per l’accesso alle banche dati che contengono il NAVS concernono l’autenticazione, la trasmissione dei dati, la loro cifratura, i programmi antivirus e i sistemi firewall nonché la registrazione e l’analisi dei processi importanti all’interno dei sistemi informatici. Oltre alla totale omissione delle misure di sicurezza, sarà passibile di pena anche la loro attuazione inaccurata o non professionale.