Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Evoluzione dell’utilizzazione del NAVS

Sin dalla sua istituzione, nel 1948, l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) ha sempre utilizzato un numero AVS (NAVS). A tutt’oggi, questo numero di identificazione personale serve per facilitare il trattamento di informazioni sui contributi e per il calcolo delle corrispondenti prestazioni delle assicurazioni sociali. In origine, si trattava di un codice «significante»: dal NAVS era infatti possibile dedurre le iniziali del nome, la data di nascita e il sesso. Ma questa situazione era insoddisfacente dal punto di vista della protezione dei dati e inoltre, con il passare del tempo, sono sorte difficoltà nell’assegnazione dei NAVS, con conseguenti notevoli problemi informatici. La gestione dei NAVS era inoltre soggetta a errori, poiché i numeri venivano modificati in caso di cambiamenti di stato civile. Nel 2003, nell’ambito della consultazione relativa alla legge sull’armonizzazione dei registri1, è stata dunque proposta l’introduzione di un identificatore personale unitario per i vari scopi amministrativi e registri (identificatore personale federale, IPF). In seguito alle perplessità manifestate dagli ambienti responsabili della protezione dei dati, il Consiglio federale aveva proposto, nell’ambito di una seconda consultazione indetta nell’estate del 2004, l’introduzione di sei identificatori personali settoriali (SPIN) e la costituzione di un server centrale per l’identificazione e la comunicazione. Ogni settore dell’Amministrazione, tra cui quello delle assicurazioni sociali, avrebbe avuto a disposizione un identificatore personale unitario. Tuttavia, in sede di consultazione è emerso con chiarezza che tra i Cantoni non vi era un consenso maggioritario sugli identificatori personali settoriali. Si è così giunti a una soluzione che prevedeva l’introduzione di un NAVS non significante a 13 cifre e, al contempo, una regolamentazione concernente l’utilizzazione sistematica di questo numero per scopi amministrativi al di fuori dell’AVS2.

Sull’onda della crescente digitalizzazione dell’attività amministrativa, dall’introduzione del nuovo NAVS, nel 2008, si osserva una forte espansione dell’utilizzazione sistematica del medesimo al di fuori dell’AVS, tanto a livello federale quanto a livello cantonale. Presso l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) sono attualmente annunciati circa 12 700 utenti. Il NAVS è inoltre utilizzato per la fatturazione nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Numerosi attori ritengono che le esigenze poste per l’autorizzazione all’utilizzazione sistematica del NAVS debbano essere allentate. Nel gennaio del 2014, ad esempio, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF) ha suggerito di mettere a disposizione il NAVS come identificatore personale generale, per consentire l’avanzamento dei progetti di governo elettronico. La CDF sostiene che l’utilizzazione di un identificatore personale univoco consente una gestione efficiente dell’amministrazione e al tempo stesso migliora la qualità delle banche dati eliminando i rischi di scambi d’identità sinora presenti. Nell’ambito dell’elaborazione della legge federale del 18 dicembre 20153 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), su proposta dei Cantoni, si è inoltre deciso, per evitare ulteriori oneri amministrativi, di non creare nuovi numeri d’identificazione fiscale, bensì di optare piuttosto per l’utilizzazione del NAVS anche per questo scopo. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e una parte degli incaricati cantonali della protezione dei dati giudicano con occhio critico questa evoluzione, temendo che la protezione dei dati sia messa a repentaglio.

Considerate queste premesse, nel febbraio del 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di sottoporgli una modifica della LAVS volta ad agevolare l’utilizzazione sistematica del NAVS da parte delle autorità federali, cantonali e comunali nell’adempimento dei loro compiti legali.

Inoltre, nel quadro dei dibattiti parlamentari sull’ammodernamento del registro fondiario4, dopo un’analisi dei rischi legati all’utilizzazione del numero AVS svolta nel settembre del 20175, è stato depositato un postulato6 che incarica il Consiglio federale di illustrare tra l’altro come affrontare i rischi correlati all’utilizzazione del NAVS quale numero d’identificazione personale unico.

Nel quadro della presente revisione, si tratta di creare le basi legali che consentano un impiego futuribile del NAVS e garantiscano al tempo stesso la protezione dei dati.

1.1.2 Prescrizioni di diritto costituzionale

La Costituzione federale (Cost.)7 contempla varie norme che garantiscono alcuni aspetti specifici della libertà personale. L’articolo 13 Cost. in particolare tutela la sfera privata (nelle sue varie dimensioni) dalle specifiche forme di minaccia cui è esposta. La protezione dei dati garantita dal diritto costituzionale è dunque un elemento della sfera privata e della sfera segreta personale. Tale protezione si basa tra l’altro su una serie di principi applicabili al trattamento dei dati, tra cui in particolare i principi di finalità, di liceità del trattamento, di proporzionalità, di esattezza dei dati e di buona fede.

Per di più, l’articolo 13 capoverso 2 Cost. protegge l’individuo dalle conseguenze di un trattamento abusivo dei suoi dati personali da parte dello Stato. Ciò vale anche per l’utilizzazione di identificatori personali. Nella dottrina questa disposizione ha fatto sorgere divergenze di opinioni, in particolare sulla questione se esista un diritto soggettivo individuale

1 RS 431.02

2 RU 2007 5259

3 RS 653.1

4 14.034 CC. Atti dello stato civile e registro fondiario.

5 David Basin, Risk Analysis on different usages of the Swiss AHV number, 27 settembre 2017, disponibile (in inglese) all’indirizzo www.derbeauftragte.ch, Protezione dei dati –> Statistica, registro, ricerca –> Numero AVS.

6 Postulato Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 17.3968 Piano di sicurezza per gli identificatori personali.

7 RS 101