Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le presenti modifiche della LAgr si basano sull’articolo 104 e sul nuovo articolo 104a Cost. Conferiscono alla Confederazione ampi poteri e compiti nell’elaborazione delle misure di politica agricola (art. 104 cpv. 3 LAgr). Le proposte di adeguamento corrispondono a un coerente sviluppo della politica agricola e rientrano nella competenza costituzionale della Confederazione.

Secondo l’articolo 104 capoverso 4 Cost., la Confederazione finanzia le diverse misure di politica agricola con fondi a destinazione vincolata del settore agricolo e con fondi federali generali. Questa disposizione è attuata nell’articolo 6 LAgr, in base al quale i mezzi finanziari per i settori di competenza più importanti sono approvati con decreto federale semplice per un periodo massimo di quattro anni. Conformemente all’articolo 104 capoverso 1 Cost., la Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione sostenibile e orientata verso il mercato contribuisca efficacemente alla fornitura delle prestazioni d’interesse generale. I circa 3,45 miliardi di franchi finora utilizzati hanno garantito lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura e la fornitura delle prestazioni auspicate dalla società. LA PA22+ è intesa a migliorare ulteriormente l’orientamento al mercato e la competitività della filiera agroalimentare. Le misure nel quadro dei pagamenti diretti maggiormente orientate agli obiettivi possono colmare efficacemente le lacune in materia di basi vitali naturali e di competitività. Il mantenimento delle risorse finanziarie al livello attuale consentirà inoltre all’agricoltura di svilupparsi in modo sostenibile dal punto di vista economico, ecologico e sociale. Pertanto, la PA22+ è conforme al mandato costituzionale.

Con riferimento al nuovo articolo 104a Cost. «Sicurezza alimentare», le misure della PA22+ sono principalmente orientate alle lettere b (una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse) e c (un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato). L’obiettivo è garantire a lungo termine il contributo dell’agricoltura svizzera all’approvvigionamento con derrate alimentari della popolazione.

Il progetto prevede che le disposizioni del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del titolo sesto, nonché del capitolo 4 del titolo settimo si applichino alla produzione di organismi viventi attualmente non promossi, come pesci, insetti o alghe, purché si tratti di organismi adatti all’alimentazione umana o animale (cfr. capitolo 3.1.1.4). Le disposizioni dovranno essere applicabili alla produzione di questi organismi, sebbene non rientrino direttamente nella definizione costituzionale di agricoltura. Dal punto di vista costituzionale, ciò è giustificabile dal fatto che si può stabilire un nesso stretto con le competenze della Confederazione di cui all’articolo 104 capoverso 2 Cost. (promozione delle aziende contadine che coltivano il suolo). L’obbligo di subordinare il versamento dei pagamenti diretti all’esistenza di una copertura assicurativa per i coniugi collaboratori si basa sull’articolo 104 capoverso 1 Cost.. La Confederazione è tenuta a garantire una produzione agricola sostenibile, che comprende la dimensione sociale, economica ed ecologica. Attualmente molti lavoratori agricoli (in particolare i coniugi) non sono adeguatamente tutelati contro la perdita di guadagno. La nuova disposizione intende migliorare questa situazione e contribuire così allo sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura.

Le modifiche della legge sulle epizoozie (cfr. capitolo 3.1.9.3) mirano a sancire meglio nella legge il rafforzamento della salute degli animali. Finora la legislazione in materia di epizoozie conteneva solo alcune disposizioni puntuali (p.es. art. 11a, 31a cpv. 3, 53b cpv. 1 LPAn; art. 59 cpv. 1 OFE [RS 916.401]). Le modifiche si basano sull’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost.. In virtù di questa disposizione, la Confederazione emana prescrizioni sulla lotta contro le malattie trasmissibili, diffuse o maligne dell’uomo e degli animali. Il rafforzamento della salute degli animali contribuisce in modo significativo alla lotta contro tali malattie. La «lotta» efficace contro le malattie animali e le epizoozie comprende misure preventive, vale a dire misure che prevengono o riducono la loro comparsa. La prevenzione ottimale comprende misure volte a rafforzare la salute degli animali in generale (benessere, assenza di malattie). Gli animali che non sono detenuti in modo conforme alle specie e il cui benessere è quindi limitato sono stressati e indeboliti. Di conseguenza, risultano più sensibili alle malattie e alle epidemie. La salute animale è importante anche per quella umana, in quanto si riduce il rischio di trasmissione di malattie dagli animali all’uomo. Inoltre, per gli animali sani devono essere utilizzati meno antibiotici, il che contrasta le resistenze agli antibiotici.