Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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Tabella 4: Rappresentazione schematica del pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua po-

tabile Fattore Prodotti fitosanitari Sostanze nutritive

Livello

Nella prova che le esigenze ecologi- Attualmente, secondo l’articolo 14 LPAc, la che sono rispettate si devono ridurre quantità di concime sparso per ettaro non le immissioni negli ecosistemi, anche deve superare quella di tre unità di bestiame nelle acque. In linea di principio, l’uso grosso-fertilizzante. Tale limite deve essere ridi prodotti fitosanitari che comportano dotto a due unità e mezzo di bestiame grossomaggiori rischi per l’ambiente non do- fertilizzante, in maniera graduata in funzione vrebbe più essere consentito. della zona di produzione.

 Adeguamento art. 70a cpv. 2 lett. g  Adeguamento art. 14 cpv. 4 LPAc

Promozione di «sistemi low-input»

con contributi per i sistemi di produ-

zione. Si vogliono promuovere in

modo mirato la rinunica all’uso dei

prodotti fitosanitari e alternative va-

lide.

 Misure basate sull’attuale art. 75

LAgr (contributi per i sistemi di produ-

zione)

Le misure nazionali in materia di protezione delle piante e di sostanze nutritive devono essere inasprite in maniera mirata a livello regionale/locale se i requisiti ambientali non sono soddisfatti a causa delle immissioni agricole. Le misure sono decise congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

 Art. 70a cpv. 2 lett. h (nuova)

Promozione di misure regionali specifiche per migliorare la protezione delle risorse nel quadro delle strategie agricole regionali.

 Art. 76a e 87a LAgr

Per le singole aziende il rispetto delle prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legislazione in materia di protezione delle acque va integrato nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, analogamente a quanto avviene per la detenzione di animali da reddito (protezione degli animali) rispettosa delle esigenze della specie. Ciò consentirà di rafforzare l’esecuzione e di sanzionare direttamente ed equamente le infrazioni alle prescrizioni legali commesse dalle aziende agricole attraverso riduzioni dei pagamenti diretti uniformi per tutta la Svizzera.

 Art. 70a cpv. 2 lett. i LAgr (nuova)

Il pacchetto di misure mira a un’agricoltura in sintonia con la natura, dipendente dal suolo, e risponde così alle preoccupazioni fondamentali dell’iniziativa popolare. Prevede una migliore protezione degli ecosistemi, delle acque e dell’acqua potabile dai prodotti fitosanitari e dall’immissione eccessiva di sostanze nutritive garantendo così la salubrità dell’acqua potabile a lungo termine. Diversamente da quanto previsto dall’iniziativa, il margine di manovra imprenditoriale delle aziende rimane immutato. Inoltre, si rafforzerà l’esecuzione della legislazione ambientale in agricoltura. Contrariamente all’iniziativa, una parte del pacchetto di misure (limitazione delle unità di bestiame grosso-fertilizzante) si applica anche alle aziende che non hanno diritto ai pagamenti diretti. Ciò consente di evitare che le aziende scelgano di abbandonare il sistema dei pagamenti diretti al fine di eludere i requisiti.