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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

4. è utilizzato, o destinato a essere utilizzato, come materiale da imballaggio, a prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;

f. piantagione: ogni operazione di messa a dimora o di innesto di vegetali per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;

g. focolaio d’infestazione: singoli vegetali infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vegetali sospettati di essere infestati;

h. zona cuscinetto: zona indenne da infestazione circostante il focolaio d’infestazione;

i. messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di merci;

j. Stati terzi: tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e degli Stati membri dell’Unione europea (UE); le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare sono considerati Stati terzi;

k. utilizzo: ogni attività in relazione a organismi nocivi particolarmente pericolosi e merci, in particolare l’importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione;

l. importazione: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali estere (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane) e le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 2 della legge sulle dogane sulle dogane);

m. transito: il trasporto di merci non sdoganate attraverso la Svizzera;

n. passaporto fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci all’interno della Svizzera o con l’UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie;

o. certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che comprova che la merce importata adempie le prescrizioni fitosanitarie.

Art. 3 Disposizioni emanate dagli uffici federali

Ove la presente ordinanza delega l’emanazione di disposizioni all’ufficio federale competente, la competenza è demandata a:

a. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), per le misure in virtù della legge forestale;

b. Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), per le misure in virtù della legge sull’agricoltura.

8 RS 631.0