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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Capitolo 2: Definizione di organismi da quarantena
Art. 4 Organismi da quarantena
1 Un organismo da quarantena è un organismo nocivo particolarmente pericoloso:
a. che non è presente in Svizzera o lo è soltanto molto localmente;
b. che soddisfa i criteri riportati nell’allegato 1 numero 1; e
c. la cui introduzione e diffusione possono essere evitate con misure realizzabili, efficaci e atte a ridurre i danni.
2 Sono sottoposti a trattamento prioritario gli organismi da quarantena:
a. che soddisfano anche i criteri riportati nell’allegato 1 numero 2;
b. contro i quali la lotta è più urgente.
3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabiliscono di comune accordo gli organismi da quarantena e segnalano quelli da sottoporre a trattamento prioritario.
Art. 5 Organismi da quarantena potenziali
1 Un organismo da quarantena potenziale è un organismo nocivo particolarmente pericoloso per il quale occorre verificare se soddisfa i criteri riportati nell’allegato 1 numero 1.
2 L’ufficio federale competente stabilisce gli organismi da quarantena potenziali.
Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena
Art. 6 Divieto di utilizzo di organismi da quarantena
1 Al di fuori di sistemi chiusi, l’utilizzo di organismi da quarantena in qualsiasi forma o stadio di sviluppo è vietato.
2 Per l’utilizzo di organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali in sistemi chiusi si applica l’ordinanza del 9 maggio 20129 sull’impiego confinato.
Art. 7 Autorizzazioni all’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di
sistemi chiusi
1 Su richiesta, l’ufficio federale competente può autorizzare l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi, se è possibile escluderne la diffusione, agli scopi seguenti:
a. ricerca;
b. diagnosi;