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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
a. è stato sottoposto almeno a uno dei trattamenti indicati nell’allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 1510 (ISPM15) e soddisfa le relative esigenze; e
b. su di esso è apposto il marchio di cui all’allegato 2 ISPM15.
2 Il capoverso 1 non si applica al materiale da imballaggio in legno per cui vigono le eccezioni previste dall’ISPM15.
3 Per l’importazione di materiale da imballaggio in legno da Stati terzi che non attuano l’ISPM15, il SFF può riconoscere uno specifico certificato fitosanitario invece del marchio ai sensi del capoverso 1 lettera b.
Art. 34 Misure di prevenzione
1 L’ufficio federale competente può vietare a titolo preventivo l’importazione di merci da determinati Stati terzi la cui importazione non è vietata ai sensi dell’articolo 29 o se le condizioni di cui all’articolo 31 sono insufficienti, finché sarà stato verificato il rischio fitosanitario. Stabilisce le merci tenendo conto dei criteri di cui all’allegato 3.
2 Per l’importazione di determinate merci da Stati terzi può ordinare misure di prevenzione se:
a. tali merci comportano verosimilmente nuovi rischi fitosanitari che non sono coperti in modo sufficiente dalle misure esistenti;
b. le esperienze rilevanti dal profilo fitosanitarie maturate nel commercio di tali merci provenienti dagli Stati terzi in questione sono insufficienti;
c. non è ancora stata effettuata una valutazione dei nuovi rischi fitosanitari constatati in relazione a tali merci provenienti dagli Stati terzi in questione.
3 Le misure di prevenzione di cui al capoverso 2 devono essere emanate tenendo conto dell’allegato 4 e possono prevedere in particolare quanto segue:
a. controlli sistematici e campionatura intensiva prima o durante l’importazione delle merci in questione nonché analisi dei campioni;
b. se del caso, quarantena in una stazione di quarantena o struttura di confinamento nel Paese di origine, prima dell’esportazione;
c. divieto d’importazione.
Art. 35 Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del
commercio via Internet
1 Il SFF mette a disposizione di aeroporti internazionali, imprese di trasporto che operano a livello internazionale, servizi postali e aziende che offrono merci tramite mezzi di comunicazione a distanza il materiale contenente informazioni sulle merci provenienti da Stati terzi in merito:
10 Norma internazionale per le misure fitosanitarie della FAO numero 15 del 27 novembre 2017 relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali