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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

a. al divieto d’importazione secondo l’articolo 29;

b. alle condizioni per l’importazione secondo l’articolo 31 capoverso 2;

c. alle eccezioni per il bagaglio dei viaggiatori secondo l’articolo 31 capoverso 4 lettera b;

d. alle misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 34 capoversi 1 e 2.

2 Gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le aziende che offrono merci tramite mezzi di comunicazione a distanza mettono a disposizione le informazioni in particolare nelle sedi adeguate e sui propri siti Internet.

3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire le modalità di presentazione e utilizzo di manifesti e opuscoli.

Sezione 2: Importazione di merci dall’UE

Art. 36

1 I vegetali destinati alla piantagione, eccetto determinate sementi, e gli oggetti provenienti dagli Stati membri dell’UE possono essere importati soltanto se scortati da un passaporto fitosanitario.

2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e quali oggetti possono essere importati soltanto se scortati da un passaporto fitosanitario.

Sezione 3: Importazione di merci in zone protette

Art. 37

1 Il DEFR e il DATEC stabiliscono, per la rispettiva zona protetta:

a. quali merci non possono essere importate;

b. le condizioni che devono soddisfare determinate merci per poter essere importate.

2 Le merci originarie di un’area delimitata definita in una zona protetta non possono essere spostate dall’area delimitata. È tuttavia consentita la messa in commercio al di fuori della zona protetta se le merci sono imballate e trasportate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo in questione durante il trasporto attraverso la zona protetta.