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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Sezione 4: Autorizzazione all’importazione di merci

Art. 38

1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena il SFF può, su richiesta, autorizzare l’importazione di merci ai sensi degli articoli 29 e 37 per gli scopi seguenti:

a. ricerca;

b. diagnosi;

c. scelta varietale e programmi di selezione;

d. conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;

e. formazione.

2 L’autorizzazione regolamenta in particolare:

a. il quantitativo di merci che può essere importato;

b. la durata dell’autorizzazione;

c. il luogo e le condizioni in cui le merci vanno tenute;

d. la stazione di quarantena o la struttura di confinamento in cui vanno conservate le merci;

e. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto;

f. obbligo di allegare l’autorizzazione alla partita in caso di importazione e spostamento;

g le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 5: Certificato fitosanitario

Art. 39 Principio

Il certificato fitosanitario attesta che la merce importata:

a. è indenne da organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali;

b. adempie le disposizioni concernenti la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi sulle piante ospiti destinate alla piantagione (art. 28);

c. rispetta le condizioni secondo gli articoli 31 capoverso 2, 32 o 37 capoverso 1; e

d. se del caso, è conforme alle misure adottate in virtù degli articoli 22, 23 e 34 capoverso 2.

Art. 40 Modello per certificati fitosanitari

1 Il certificato fitosanitario deve essere conforme al modello di cui all’allegato 5 numero 1.