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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Sezione 4: Autorizzazione all’importazione di merci
Art. 38
1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena il SFF può, su richiesta, autorizzare l’importazione di merci ai sensi degli articoli 29 e 37 per gli scopi seguenti:
a. ricerca;
b. diagnosi;
c. scelta varietale e programmi di selezione;
d. conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;
e. formazione.
2 L’autorizzazione regolamenta in particolare:
a. il quantitativo di merci che può essere importato;
b. la durata dell’autorizzazione;
c. il luogo e le condizioni in cui le merci vanno tenute;
d. la stazione di quarantena o la struttura di confinamento in cui vanno conservate le merci;
e. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto;
f. obbligo di allegare l’autorizzazione alla partita in caso di importazione e spostamento;
g le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Sezione 5: Certificato fitosanitario
Art. 39 Principio
Il certificato fitosanitario attesta che la merce importata:
a. è indenne da organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali;
b. adempie le disposizioni concernenti la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi sulle piante ospiti destinate alla piantagione (art. 28);
c. rispetta le condizioni secondo gli articoli 31 capoverso 2, 32 o 37 capoverso 1; e
d. se del caso, è conforme alle misure adottate in virtù degli articoli 22, 23 e 34 capoverso 2.
Art. 40 Modello per certificati fitosanitari
1 Il certificato fitosanitario deve essere conforme al modello di cui all’allegato 5 numero 1.