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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

2 In caso di riesportazione, il certificato fitosanitario deve essere conforme al modello di cui all’allegato 5 numero 2.

Art. 41 Rubrica «Dichiarazione supplementare»

1 Nella rubrica «Dichiarazione supplementare», deve essere indicato quale condizione è soddisfatta nel caso in cui gli articoli 22, 23, 28 capoverso 5, 31 capoverso 2, 34 capoverso 2 o 37 capoverso 1 prevedano più opzioni. Questa indicazione deve contenere il testo integrale della pertinente condizione.

2 Se per l’importazione di merci sono state riconosciute misure equivalenti (art. 32), nella rubrica «Dichiarazione supplementare» deve essere indicato che le merci rispettano tali condizioni fitosanitarie.

Art. 42 Esigenze concernenti la lingua

1 Il certificato fitosanitario deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

2 Se il certificato fitosanitario è redatto in una lingua diversa da quelle di cui al capoverso 1, il SFF può esigere una traduzione in una di tali lingue, certificata conforme dall’autorità fitosanitaria competente.

Art. 43 Data del rilascio

Il certificato fitosanitario può essere rilasciato non più di 14 giorni prima del giorno in cui la merce lascia il Paese di spedizione.

Art. 44 Riconoscimento

1 Se la merce è importata da uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione internazionale del 6 dicembre 195111 per la protezione dei vegetali (IPPC), il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati:

a. dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali dello Stato terzo; o

b. da una persona qualificata e incaricata dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali sotto la supervisione dello Stato terzo.

2 Se la merce è importata da uno Stato terzo che non è parte contraente dell’IPPC, il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati da autorità competenti a tal fine in virtù delle disposizioni nazionali dello Stato terzo in questione e notificate al SFF.

Art. 45 Certificato fitosanitario elettronico

I certificati fitosanitari elettronici sono riconosciuti soltanto se sono forniti tramite il sistema di gestione delle informazioni designato dal SFF o nell’ambito di uno scambio elettronico con tale sistema.

11 RS 0.916.20