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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Art. 68 Rilascio di passaporti fitosanitari

1 Le aziende rilasciano passaporti fitosanitari per le merci per cui sono omologate e delle quali sono responsabili.

2 Rilasciano passaporti fitosanitari soltanto per siti dei quali sono responsabili.

3 I passaporti fitosanitari possono essere rilasciati anche dal SFF.

Art. 69 Condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario

Le aziende omologate rilasciano il passaporto fitosanitario soltanto per merci che adempiono le condizioni seguenti:

a. sono indenni da organismi da quarantena o da organismi da quarantena potenziali;

b. rispettano le disposizioni sugli organismi regolamentati non da quarantena;

c. adempiono le condizioni secondo l’articolo 31 capoverso 2; e

d. sono conformi alle prescrizioni eventualmente emanate secondo gli articoli 13 capoversi 1 e 5, 22, 23 e 34 capoversi 1 e 2.

Art. 70 Condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario per zone

protette

1 Le aziende omologate rilasciano il passaporto fitosanitario per l’importazione in una zona protetta o per la messa in commercio in tale zona soltanto per merci che adempiono le condizioni di cui all’articolo 69 e le condizioni seguenti:

a. sono indenni dall’organismo per il quale è stata delimitata la zona protetta in questione; e

b. adempiono le esigenze dell’articolo 37 capoverso 1.

2 Non possono rilasciare passaporti fitosanitari ai sensi del capoverso 1 per merci di cui all’articolo 37 capoverso 2.

Art. 71 Analisi per il passaporto fitosanitario

1 Prima di rilasciare un passaporto fitosanitario, le aziende omologate verificano se le condizioni per il rilascio siano adempiute.

2 Possono analizzare le merci una per una oppure per campioni rappresentativi.

3 L’analisi è effettuata nei periodi opportuni e tenendo conto del rischio fitosanitario.

4 L’analisi consiste quantomeno in un’ispezione visiva riguardante anche il materiale da imballaggio della merce interessata.

5 Le aziende omologate registrano i risultati delle analisi svolte e li conservano per almeno tre anni.

6 Il DEFR e il DATEC possono emanare prescrizioni riguardanti le ispezioni visive, la campionatura e i test nonché la frequenza e il calendario delle analisi.