Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
svolte da particolari organi di mediazione, come l’organo di mediazione dell’assicurazione privata e della Suva, già esistente nel settore dell’assicurazione privata (cfr. in merito anche il n. 3.1.4). A questi organi di mediazione non sono (come sempre) conferite facoltà decisionali. Oggetto della procedura sono non solo controversie vere e proprie relative a pretese derivanti da crediti, bensì qualsiasi tipo di pretesa giuridica, come ad esempio il diritto alla consegna di documenti.
Art. 83 Organo di mediazione
Cpv. 1
La condizione per poter portare davanti a un organo di mediazione divergenze con imprese di assicurazione e con intermediari assicurativi non vincolati è che questi partecipanti al mercato siano affiliati a un organo di mediazione. Con il presente progetto si introduce nel settore delle assicurazioni l’obbligo legale che impone a imprese di assicurazione e intermediari assicurativi di affiliarsi a un organo di mediazione. Per gli intermediari assicurativi, la prova dell’affiliazione è il requisito per l’iscrizione nel registro degli intermediari (art. 42 cpv. 2 lett. e); per le imprese di assicurazione l’affiliazione costituisce la condizione per il rilascio dell’autorizzazione (art. 6 cpv. 1).
Cpv. 2
Le norme concernenti gli organi di mediazione contenute nel titolo quinto della LSerFi, licenziata nell’estate 2018, di regola si applicano, nella loro ratio e nel loro contenuto, agli organi di mediazione in qualsiasi settore, anche al di fuori del mercato finanziario. Da questo punto di vista, appare superfluo riprendere singolarmente anche nella LSA queste norme dalla LSerFi, che ora devono valere anche per il settore assicurativo. Con il rinvio alla LSerFi, le disposizioni si applicano quindi per analogia anche alla LSA, segnatamente le disposizioni relative:
– alla procedura (art. 75 e 76 LSerFi);
– all’obbligo di partecipazione (art. 78 LSerFi);
– alla partecipazione finanziaria (art. 80 LSerFi);
– all’ammissione e all’esclusione (art. 81–83 LSerFi);
– al riconoscimento da parte del DFF (art. 84 LSerFi).
Capitolo 7b: Decisioni tariffali e contenzioso giudiziario
Art. 84 Decisioni tariffali
La rubrica di questo articolo viene modificata per una maggiore chiarezza e fa direttamente riferimento al contenuto dell’articolo. Il contenuto resta invariato.
Art. 86 Contravvenzioni
Il capoverso 1 viene interamente rivisto. Nella revisione si tiene conto del principio perseguito dal Parlamento nella LSerFi, secondo il quale nell’ambito del diritto in materia di vigilanza dei mercati finanziari il comportamento lecito deve essenzialmente e possibilmente essere garantito mediante gli strumenti previsti dal diritto in