Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 10 pagine

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4. Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 63a capoverso 1 e l’articolo 64 capoverso 3 della Costituzione federale. L’articolo 63a capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione il potere di gestire i politecnici federali e l’articolo 64 capoverso 3 Cost. il potere di istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera

4.3 Forma dell’atto

Il progetto include disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’articolo 163 capoverso 1 Cost. attribuisce questo potere all’Assemblea federale. L’emanazione sottostà a referendum facoltativo.

5. Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non prevede nuovi ambiti di promozione o nuovi compiti per la Confederazione. Le modifiche proposte non fanno presumere aumenti dei costi o risparmi diretti. I contributi per il settore dei PF verranno richiesti dal Parlamento nel quadro del rispettivo messaggio ERI. Non si prevedono ripercussioni dal punto di vista del personale della Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il progetto non ha specifiche ripercussioni su Cantoni, Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di montagna. Non sono quindi state approfondite questioni al riguardo.