Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 10 pagine
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Capoverso 1: i quattro membri istituzionali del Consiglio dei PF continueranno a partecipare alle sedute del Consiglio dei PF, ma non godranno più del diritto di voto in merito all’assegnazione dei fondi, alle proposte di candidatura dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca nonché alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF. Come invalso nella prassi, si ricusano in caso di proposte di candidatura concernenti il proprio istituto. In caso di candidature alla presidenza della scuola, non è necessario che il rappresentante delle assemblee universitarie si ricusi, ma non godrà del diritto di voto. Per tutti i membri del Consiglio dei PF restano comunque validi i motivi di ricusazione generali secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). Per consolidare e garantire l’indipendenza giudiziaria dei membri della Commissione di ricorso dei PF, i membri del Consiglio dei PF citati non voteranno per l’elezione di un’autorità di ricorso né su questioni che la riguardano (regolamento interno, approvazione della relazione sulla gestione, decisioni riguardanti l’infrastruttura della Commissione di ricorso dei PF, come eventuali investimenti, l’acquisto di un sistema di gestione degli affari, l’accesso a una banca dati giuridica).
Capoverso 2: i presidenti delle scuole e il direttore dell’istituto di ricerca rappresentato nel Consiglio dei PF si ricusano in presenza di questioni legate a procedure di vigilanza o alla vigilanza finanziaria. Ciò significa che non ricevono i documenti della seduta e che devono abbandonare l’aula durante la discussione. L’esperienza in questioni legate alla vigilanza del Consiglio dei PF ha evidenziato che entrambi i presidenti delle scuole e il direttore dell’istituto di ricerca, in quanto professori, sono praticamente sempre coinvolti, più o meno da vicino, nelle procedure di vigilanza degli altri istituti. Negli ultimi anni tra questi membri è invalsa la pratica di ricusarsi quasi tutte le volte che sono state trattate tali questioni. La disposizione in oggetto permette quindi di tutelare meglio il principio di collegialità tra i membri istituzionali del Consiglio dei PF. Come è emerso di recente nell’ambito di questioni legate alla vigilanza affrontate dal Consiglio dei PF, tale regola è praticabile e ha già dato buoni frutti. La disposizione di cui al capoverso 2 non riguarda il rappresentante delle assemblee universitarie dei due PF, che di norma non è direttamente coinvolto in procedure di vigilanza e di vigilanza finanziaria di un PF.
Art. 34a Valutazione dell’adempimento dei compiti e misure
La norma attuale è stata semplificata e adeguata a quanto disposto nell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 novembre 200320 sul settore dei PF. Viene ora sancito che il DEFR verificherà periodicamente l’adempimento dei compiti del settore dei PF conformemente alla legge sui PF nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici del Consiglio federale per il settore dei PF, proponendo eventualmente al Consiglio federale le misure ritenute necessarie. Le basi e i tempi di queste verifiche sono disciplinati nell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza sul settore dei PF e non vengono pertanto menzionati nell’articolo 34a. Il DEFR proporrà al Consiglio federale eventuali misure nell’ambito dell’elaborazione del messaggio ERI e degli obiettivi strategici del prossimo periodo di finanziamento (cpv. 1). I risultati delle sue verifiche sono riassunti nel messaggio ERI, con il quale il Consiglio federale informa anche l’Assemblea federale (cpv. 2).
Art. 35aterVigilanza finanziaria
Nell’ambito della revisione del 17 marzo 2017 della legge del 28 giugno 196721 sul Controllo federale delle finanze (LCF), il campo d’applicazione dell’articolo 11 LCF, riguardante il rapporto tra il Controllo federale delle finanze (CDF) e gli ispettorati delle finanze (revisione interna), è stato limitato all’Amministrazione federale centrale. Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Nel messaggio concernente la revisione della legge sul Controllo federale delle finanze si afferma esplicitamente che l’audit interno del Consiglio dei PF non è più soggetto all’articolo 11 LCF. La legge sui PF però ai tempi non venne adeguata, cosa che viene fatta ora. Anche le disposizioni esecutive andranno modificate in questo senso. Le competenze generali di vigilanza finanziaria del CDF secondo la LCF rimangono invariate.
Art. 36a Sistemi d’informazione concernenti il personale
L’articolo 27 della LPers disciplina le basi legali per il trattamento dei dati (gestione del personale) e si applica anche al settore dei PF. Nell’ambito della legge federale del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione è stata riveduta anche la LPers. L’articolo 27 LPers è stato modificato e l’articolo 27a LPers, che regolava i sistemi d’informazione concernenti il personale, è stato abrogato. L’attuale articolo 36a della legge sui PF, che riprende l’articolo 27a LPers quasi alla lettera e non può più essere applicato, non è stato abrogato con l’entrata in vigore della legge sui fondi di compensazione.
Il capoverso 1 viene adeguato alla situazione giuridica attuale e integrato con un rimando all’articolo 27 LPers per chiarire le competenze del Consiglio dei PF e continuare a consentirgli di delegare il trattamento dei dati all’interno del settore dei PF. L’articolo 27 LPers costituisce il quadro normativo per l’intero contenuto del presente articolo. In luogo del capoverso 2, reso obsoleto dall’entrata in vigore del nuovo articolo 27 LPers, e considerando la crescente digitalizzazione, viene stabilito per legge (cpv. 3) che nei sistemi d’informazione concernenti il personale si possono impiegare anche procedure e processi elettronici per l’analisi sistematica dei dati (business intelligence). Il capoverso 4 crea le condizioni affinché il Consiglio dei PF possa emanare disposizioni esecutive, in particolare un’ordinanza sulla
19 RS 172.021
20 RS 414.110.3
21 RS 614.0