Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 10 pagine

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protezione dei dati personali del personale nel settore dei PF. L’ordinanza necessita dell’approvazione del Consiglio federale.

Sezione 3: Trattamento dei dati personali nell’ambito dell’insegnamento

Viene inserita una nuova sezione riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’insegnamento.

Art. 36f

Le tecnologie informatiche vengono sempre più utilizzare anche nell’ambito dell’insegnamento, sia per integrare i metodi tradizionali sia per rendere interi corsi accessibili online (come nel caso dei massive open online courses o MOOC). I PF non dovrebbero limitarsi a sviluppare, collaudare e migliorare queste tecnologie, ma dovrebbero anche poterle utilizzare. Inoltre, grazie alla crescente digitalizzazione vengono offerti sempre più servizi online agli studenti. Il trattamento e l’analisi dei dati personali associati a questi servizi va al di là della segreteria studenti e può riguardare anche dati personali degni di particolare protezione, ragione per cui il presente articolo crea un’apposita base legale.

Capitolo 6b: Sicurezza

Viene inserito un nuovo capitolo riguardante la sicurezza (servizi di sicurezza e videosorveglianza).

Art. 36g Costituzione

Il PF di Zurigo, il PF di Losanna, il PSI e l’Empa si avvalgono di servizi che si occupano di «safety» e «security». «Safety» sta per prevenzione degli infortuni, «security» per la prevenzione di attività illecite. Presso il WSL i servizi di security sono effettuati come incarico secondario, all’Eawag se ne occupano un addetto alla sicurezza e un servizio di sicurezza esterno. Al momento manca una base legale sia per l’esistenza di questi servizi di sicurezza sia per le loro attività di security. L’ordinanza del 27 giugno 200122 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) – atto d’esecuzione della legge federale del 21 marzo 199723 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) – conferisce ai PF e agli istituti di ricerca il potere di valutare le minacce e mettere in atto autonomamente tutte le misure di sicurezza che ne conseguono, ovvero senza l’intervento del Servizio federale di sicurezza (art. 9 cpv. 3 lett. a OSF). Poiché, però, i compiti dei servizi di sicurezza si estendono oltre la semplice protezione degli edifici e non esiste una distinzione netta tra quest’ultima e la tutela di impiegati, studenti e visitatori, deve essere stabilita una chiara base legale. Nel settore dei trasporti esistono disposizioni analoghe, il che è ancora più giustificato in quanto, ad esempio, anche le FFS sono responsabili della protezione dei propri edifici conformemente all’articolo 9 capoverso 3 lettera a OFS.

Art. 36h Competenze

I servizi di sicurezza si occupano, in senso lato, di mantenere l’ordine pubblico nelle aree di loro competenza. A tal fine, esercitano anche funzioni analoghe a quelle di polizia, da qui la necessità di creare una base legale formale che ne regoli le competenze e i poteri. Secondo la disposizione in oggetto, i servizi di sicurezza possono pertanto esercitare il diritto di polizia, interrogare persone, controllare i documenti di legittimazione nonché fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni. In caso di incidenti, i servizi di sicurezza devono rivolgersi alla polizia locale.

Art. 36i

Anche per la videosorveglianza manca una base legale: nei perimetri dei PF e degli istituti di ricerca non è previsto l’impiego sistematico di sistemi di videosorveglianza. Una base legale per l’intero settore dei PF deve però limitarsi a consentire un uso puntuale e proporzionato della videosorveglianza da parte dei servizi di sicurezza. Il termine di conservazione massimo è di 100 giorni (cpv. 3). Secondo il principio di proporzionalità le registrazioni vanno sempre cancellate il più velocemente possibile, a meno che non siano necessarie per un procedimento legale o per eventi rilevanti per la sicurezza. Le registrazioni in forma anonimizzata possono essere utilizzate e conservate per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.

Nel capoverso 2 la parola «salvare» indica che i dati devono essere copiati su un CD o un altro supporto dati cosicché non vengano sovrascritti o eliminati alla scadenza del termine. Le registrazioni possono essere salvate solo in caso di eventi rilevanti per la sicurezza e se da un primo esame risulta che possano contenere informazioni pertinenti. A differenza del salvataggio, l’analisi delle registrazioni spetta in linea di principio alle autorità secondo il capoverso 4. L’analisi include l’esame approfondito delle registrazioni e, se del caso, ulteriori indagini o accertamenti secondo il principio per cui il perseguimento penale è di competenza delle autorità deputate.

Art. 37 Protezione giuridica

Con l’inserimento di questa deroga nel capoverso 2bisvengono rafforzate le competenze fondamentali del Consiglio dei PF, in particolare la direzione strategica nel quadro della legge sui PF e degli obiettivi strategici nonché i compiti di

22 RS 120.72

23 RS 120