Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 10 pagine
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vigilanza. Deve essere esclusa la possibilità per entrambi i PF e gli istituti di ricerca di ricorrere contro decisioni del Consiglio dei PF in materia di vigilanza. Si pone così fine a un’incertezza giuridica generata da una decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF): dalla sentenza A−5758/2012 del 15 ottobre 2013 deriva infatti che i PF e gli istituti di ricerca possono impugnare le direttive vincolanti del Consiglio dei PF. Secondo il TAF tali direttive, impartite dal Consiglio dei PF ai PF e agli istituti di ricerca nell’ambito delle sue attività di vigilanza, riguardano gli istituti autonomi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 198624 sulla procedura amministrativa (PA). Secondo il TAF queste direttive vanno considerate semplici indicazioni generali interne del Consiglio dei PF. Di conseguenza, secondo la prassi attuale del TAF, i PF e gli istituti di ricerca possono fare ricorso contro procedure di vigilanza, ma probabilmente anche contro altre procedure che il Consiglio dei PF avvia contro di loro se le sue decisioni impongono o possono imporre loro degli obblighi. Secondo la prassi attuale del TAF ciò vale anche per le decisioni incidentali (se ci sono le condizioni per una impugnazione a titolo indipendente) e per le decisioni vere e proprie (ovvero decisioni che pongono formalmente fine a una procedura) del Consiglio dei PF. Il TAF ha riconfermato questa posizione due anni dopo nella sentenza A−678/2015 del 28 luglio 2015.
Entrambi i ricorsi presentati al TAF hanno rallentato sensibilmente le procedure di vigilanza. Per quanto riguarda i compiti direttivi del Consiglio dei PF, ciò significa che la possibilità di impugnarne le decisioni ostacola l’attuazione tempestiva e quindi anche l’efficacia delle misure di vigilanza del Consiglio dei PF e può comportare dispendi sproporzionati. La garanzia della possibilità di ricorrere nei casi in cui il Consiglio dei PF richiama gli istituti all’adempimento degli impegni pubblici di loro competenza non è giustificabile (non si tratta infatti di diritti «privati» degli istituti). Ancora meno parrebbe esserlo quando si tratta di decisioni nell’ambito delle competenze fondamentali del Consiglio dei PF, come nel caso dell’assegnazione dei fondi, del rifiuto di finanziamenti a un istituto per un progetto specifico o il respingimento della nomina di un nuovo professore presso un PF. Non vi è alcun interesse pubblico nel fatto che le unità amministrative possano adire il tribunale contro il proprio organo di vigilanza appartenente allo stesso settore amministrativo.
In questo contesto si inserisce il sopraccitato rapporto di verifica del CDF «Efficacia della direzione strategica e della sorveglianza del Consiglio dei PF sul settore dei PF», del 12 ottobre 2015, in cui viene richiesto che i PF e gli istituti di ricerca non possano presentare ricorso al TAF contro le misure di sorveglianza del Consiglio dei PF.
Perciò nel nuovo capoverso 2bisviene stabilito che i PF e gli istituti di ricerca non hanno il diritto a ricorrere contro le decisioni in merito alle competenze fondamentali del Consiglio dei PF secondo gli articoli 16a capoversi 1 e 2 (limitazioni dell’ammissione), l’articolo 25 capoverso 1 lettere a (strategia del settore dei PF nell’ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale), c (supervisione strategica), d (approvazione dei piani di sviluppo del settore dei PF e controllo dell’esecuzione), e (assunzioni e nomine di competenza del Consiglio dei PF), g (coordinamento e pianificazione secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero) e capoverso 4 (esercizio della sorveglianza sul settore dei PF), l’articolo 33a capoverso 3 (attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale), l’articolo 34bbiscapoverso 1 (trasferimento dell’utilizzazione), l’articolo 34d capoverso 3 (aumento delle tasse) nonché l’articolo 35b capoverso 2 (conservazione del valore e della funzione dei fondi). In questi casi di norma non si tratta di decisioni secondo l’articolo 5 PA.
Agli istituti del settore dei PF resta la possibilità di presentare ricorsi in materia di vigilanza presso il Consiglio federale per le decisioni del Consiglio dei PF sulle quali sono in disaccordo (art. 39 cpv. 1 legge sui PF in combinato disposto con l’art. 71 PA). Possono tuttavia anche presentare domande di riesame al Consiglio dei PF. Tali domande non sono vincolate a scadenze precise e possono quindi essere presentate in qualsiasi momento. Il motivo di un riesame può essere in particolare una modifica successiva delle basi legali o della fattispecie. Secondo il Tribunale federale, si ha diritto al riesame solo se le circostanze sono sensibilmente mutate dall’ultima decisione o se il richiedente rende noti fatti e mezzi di prova importanti di cui non era a conoscenza durante il procedimento precedente o che già allora gli era impossibile far valere di fatto o di diritto oppure non aveva motivo di farlo (DTF 136 II 177 consid. 2.1).
3. Programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201625 sul programma di legislatura 2015–2019 come revisione totale.
Dopo analisi approfondite da parte del proprietario (DEFR/DFF) e del Consiglio dei PF si è concluso che la legge sui PF non necessita di una revisione totale.
24 RS 172.021
25 FF 2016 909, in particolare pag. 1031.