Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 10 pagine
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Art. 25 Compiti
Nel suo rapporto di verifica del 12 ottobre 2015 «Efficacia della direzione strategica e della sorveglianza del Consiglio dei PF sul settore dei PF»13, il Controllo federale delle finanze (CDF) raccomanda di precisare le competenze generali in materia di vigilanza del Consiglio dei PF. Tali competenze contrastano in parte con l’autonomia dei PF e degli istituti di ricerca e oggi non sono sufficientemente regolamentate. L’attuale lettera f stabilisce solamente che il Consiglio dei PF esercita la vigilanza sul settore dei PF. La formulazione di questa norma è troppo vaga e va precisata. Il conferimento dell’autonomia agli istituti ha come conseguenza che la vigilanza (generale) del Consiglio dei PF è limitata a una sorveglianza sull’insieme (vigilanza sull’organizzazione). In questo modo si vieta al Consiglio dei PF di impartire disposizioni nei casi in cui violerebbe l’autonomia degli istituti. Il Consiglio dei PF è tuttavia tenuto a pronunciarsi sulle denunce contro le istituzioni14.
In conformità con la giurisprudenza e la dottrina in materia di sorveglianza e di sorveglianza sull’insieme, nel caso in cui l’autorità deputata alla sorveglianza constati violazioni del diritto può, in via eccezionale, prendere provvedimenti direttamente contro i membri dell’istituto soggetto alla sorveglianza se quest’ultimo, non intervenendo, si comporta in maniera illecita15. Il capoverso 4 precisa che il Consiglio dei PF, in quanto organo di vigilanza, avvalendosi del diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti può fare raccomandazioni o affidare incarichi in particolare ai PF o agli istituti di ricerca (p. es., colmare una lacuna concreta e accertata o avviare un’inchiesta amministrativa). Nel farlo, il Consiglio dei PF rispetta il principio di sussidiarietà e lascia solitamente che l’istituto in questione svolga da sé i necessari accertamenti. Se necessario, e a patto che ve ne siano le condizioni, il Consiglio dei PF può però adottare «misure sostitutive» anche contro membri dell’istituto sottoposto a vigilanza. Può richiedere ai PF o agli istituti di ricerca informazioni, rapporti o documenti, può interrogarne i dipendenti ed eseguire ispezioni. La Commissione di ricorso dei PF (art. 37a legge sui PF), invece, non rientra nelle competenze di vigilanza del Consiglio dei PF poiché dipende amministrativamente dallo Stato maggiore del Consiglio dei PF e non gode di personalità giuridica.
Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione
Nel rapporto del 13 settembre 2006 sul governo d’impresa16, il Consiglio federale ha fissato alcuni principi di base comuni per la conduzione di imprese e istituti federali giuridicamente autonomi e ha definito criteri uniformi per la valutazione dello scorporo dei compiti della Confederazione. In questo rapporto e in quello supplementare del 25 marzo 200917 il Consiglio federale stabilisce 37 principi guida18 che le unità della Confederazione rese autonome devono seguire come direttive concernenti organizzazione, gestione e controllo.
Secondo il terzo principio del rapporto sul governo d’impresa, gli organi delle unità rese autonome dal punto di vista del personale sono in linea di principio indipendenti gli uni dagli altri. Il sesto principio stabilisce che i membri del consiglio d’amministrazione o d’istituto e della direzione aziendale devono tutelare gli interessi dell’unità resa autonoma. In caso di conflitti d’interessi i membri devono ricusare. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio d’amministrazione, d’istituto o alla direzione.
In seguito alla revisione della legge sui PF del 21 marzo 2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004), entrambi i presidenti delle scuole, un direttore di un istituto di ricerca e una rappresentante delle assemblee universitarie (i cosiddetti «membri istituzionali») sono membri a pieno titolo con diritto di voto del Consiglio dei PF (si veda l’art. 24 della legge sui PF). Questa situazione non è conforme ai principi guida del governo d’impresa della Confederazione, secondo i quali gli organi delle unità rese autonome dovrebbero essere in linea di principio indipendenti gli uni dagli altri dal punto di vista del personale.
L’esperienza ha tuttavia dimostrato l’importanza della presenza dei quattro membri istituzionali alle sedute del Consiglio dei PF per il buon funzionamento del Consiglio stesso e del settore dei PF. Visti i grandi progetti scientifici che il Consiglio deve trattare, i membri istituzionali sono i più adatti a esporre i dettagli tecnici e scientifici, ma anche a stabilire collegamenti di prima mano con le strategie, gli altri progetti e le necessità degli istituti. La loro presenza ha inoltre contribuito alla coesione del Consiglio dei PF nel tempo. Perciò sarebbe meglio rinunciare a una piena attuazione dei principi guida del governo d’impresa e permettere ai membri istituzionali di continuare a partecipare alle sedute e alle discussioni del Consiglio dei PF contribuendo con le proprie conoscenze tecniche e organizzative e le proprie valutazioni. Dal punto di vista del governo d’impresa, però, è strettamente necessario limitare il loro diritto di voto su determinati temi e stabilire per legge i casi di ricusazione. Consentire ai membri istituzionali di partecipare alle sedute come osservatori senza diritto di voto non avrebbe senso, poiché sono proprio questi ultimi a dover attuare le decisioni del Consiglio dei PF nelle rispettive istituzioni ed è dunque logico che partecipino attivamente. La regolamentazione proposta rispecchia comunque la prassi attuale.
13 https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-sociale/formazione-e-ricerca/2082-wirksamkeit-der-strategischen-fuehrungund-der-aufsicht-des-eth-bereichs-durch-den-eth-rat-i.html
14 Cfr. Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF) del 27 febbraio 2002, FF 2002 3125, in particolare pag. 3146 seg. Cfr. anche: Nadine Mayhall, Aufsicht und Staatshaftung, dissertazione, Friburgo. 2008, pag. 34 seg.
15 Cfr. Stefan Schultheiss/René Wiederkehr, Aufsicht und Legalitätsprinzip, ZBL 4/2009, pag. 199 segg., pag. 203.
16 FF 2006 7545
17 FF 2009 2225
18 Cfr. Panoramica dei principi guida: FF 2009 2225, in particolare pag. 2280.