Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 10 pagine
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deriva dalla produzione locale per uso proprio poiché non viene utilizzata, ad esempio, nei fine settimana. Il prezzo di mercato dell’energia rinnovabile, in particolare nel settore fotovoltaico, subisce grandi oscillazioni (ora del giorno, condizioni metereologiche, ecc.). In caso di sovrabbondanza questo prezzo non sempre consente di coprire i costi. Ciononostante deve essere possibile vendere l’energia in eccesso affinché possa essere sfruttata e non vada sprecata.
Finora è mancata una base legale per la vendita a terzi di energia non utilizzata. La disposizione in esame introduce la possibilità di vendere a prezzo di mercato l’energia superflua. Il Consiglio federale regolamenterà l’utilizzo dei ricavi nelle disposizioni d’esecuzione, tenendo conto del fatto che l’obiettivo ultimo è una riduzione delle spese, che non bisogna tralasciare i costi di produzione dell’energia rivenduta e che si deve cercare di contenere gli oneri amministrativi.
Art. 14 Membri del corpo insegnante
Secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera a della legge sui PF i rapporti lavorativi a tempo determinato dei professori-assistenti sono limitati a un massimo di otto anni. Al momento, il contratto quadriennale dei professoriassistenti può essere rinnovato una sola volta per altri quattro anni. Questa norma nella pratica si è rivelata eccessivamente rigida e non rispetta le esigenze dei professori-assistenti né gli interessi dei PF. La modifica proposta consente di prolungare più volte il rapporto lavorativo a tempo determinato fino al massimo di otto anni previsto dalla legge. Grazie a questa nuova flessibilità i PF possono, ad esempio, rispettare maggiormente le scadenze di una sovvenzione da parte del Fondo nazionale svizzero o di altre sovvenzioni provenienti da terzi. Resta la possibilità della disdetta ordinaria del rapporto lavorativo a tempo determinato. La disdetta straordinaria è disciplinata dall’articolo 10 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)7.
Art. 17 Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di
ricerca
Gli attuali articoli 17 e 17a hanno subito modifiche rispettivamente formali e anche materiali. Inoltre, le disposizioni sono state ridistribuite tra i due articoli: nell’articolo 17 vengono disciplinati i rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti, mentre l’articolo 17a disciplina i rapporti di lavoro del personale e dei professori.
Nel capoverso 1 viene citata per la prima volta in questo atto la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers). Il riferimento alla LPers serve a esplicitare che, nel regolamentare le condizioni d’impiego dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca, il Consiglio federale deve attenersi a questa legge. Inoltre, il rimando alla legge del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione, ormai obsoleto, è stato sostituito da quello alla legge del 20 dicembre 20068 su PUBLICA. Il capoverso 2 è stato ripreso senza modifiche dal diritto in vigore (attuale art. 17 cpv. 1bis).
Art. 17a Rapporti di lavoro del personale e dei professori
Nel capoverso 1 si è colta l’occasione per regolamentare a livello di legge sia lo status di datore di lavoro del Consiglio dei PF, finora sancito nell’articolo 2 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)9, sia la sua competenza di stabilire i rapporti lavorativi del personale in ordinanze soggette all’approvazione del Consiglio federale10. Per motivi di chiarezza è precisato che questa competenza legislativa si estende anche ai rapporti lavorativi del corpo docente di entrambi i PF, già regolamentati nell’ordinanza sul corpo professorale dei PF (RS 127.220.113.40). Ciò è conforme alle prescrizioni della Confederazione concernenti il governo d’impresa.
Nel settore dei PF molti rapporti lavorativi a tempo determinato sono strettamente legati alla formazione, in particolare quelli dei dottorandi o quelli di chi collabora a progetti di ricerca finanziati da terzi per un periodo limitato. Per il calcolo e l’evoluzione dello stipendio di queste particolari categorie di personale i criteri stabiliti dall’articolo 15 capoverso 1 LPers
– p. es. l’esperienza e la prestazione – sono poco oggettivi e quindi poco adatti a essere utilizzati in questi casi. Già oggi gli stipendi per questi rapporti di lavoro non vengono stabiliti su base individuale, bensì forfettaria. Il capoverso 2 conferisce pertanto al Consiglio dei PF il potere di derogare all’articolo 15 capoverso 1 LPers e stabilire i criteri per gli stipendi forfettari nell’ordinanza sul personale del settore dei PF (RS 172.220.113). I criteri utilizzati per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio sono: i requisiti del servizio in questione, le norme stabilite dai finanziatori (in particolare il Fondo nazionale svizzero) e il tempo di lavoro da dedicare effettivamente al PF o all’istituto di ricerca. La legge specifica già le categorie di personale interessate: si tratta di dipendenti assunti a tempo determinato a scopo di formazione oppure per progetti di ricerca finanziati da terzi per un periodo limitato o ancora per lavori infrastrutturali di durata limitata. Le categorie includono soltanto quelle che già oggi sono indennizzate in modo forfettario. Anche queste disposizioni devono essere approvate dal Consiglio federale.
La disposizione di delega di cui all’articolo 2 capoverso 2, ultimo periodo, dell’ordinanza quadro LPers figura ora nel capoverso 3 e acquisisce così rango legislativo. Come in passato, le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione
7 RS 172.220.1
8 RS 172.222.1
9 RS 172.220.11
10 Ordinanza del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei PF (RS 172.220.113) e ordinanza del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei PF (RS 172.220.113.40).