Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 10 pagine

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dei dettagli derivanti dall’ordinanza sul personale possono essere delegate alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca. Ciò non significa tuttavia che la direzione del PF e degli istituti di ricerca possano definire le proprie categorie di personale da retribuire in modo forfettario. Tali categorie e i criteri per la determinazione dei salari forfettari devono essere stabiliti nell’OPers PF dal Consiglio dei PF e approvati dal Consiglio federale. L’OPers PF dovrà quindi sancire che, ad esempio, le direzioni del PF e degli istituti di ricerca devono attenersi alle direttive salariali del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Sono fatte salve tuttavia disposizioni di legge discordanti, come la competenza di impiegare professori secondo l’articolo 17 capoverso 4 della legge sui PF (ora art. 17a cpv. 5), che non può essere delegata.

Il capoverso 5 resta la base legale per impiegare professori nei PF oltre l’età AVS in casi eccezionali e motivati. Secondo la regolamentazione generale dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 17 capoverso 2 della legge sui PF, che rimanda alla LPers, finora tali rapporti potevano essere solo di diritto pubblico (la cosiddetta «Lex Wüthrich», prevista per i candidati al premio Nobel). A determinate condizioni (risultati scientifici eccellenti ecc.), sono ora possibili anche rapporti di lavoro di diritto privato. Tale adeguamento aumenta la flessibilità in funzione della natura del rapporto di lavoro. Soprattutto in considerazione dell’età dei professori, è nell’interesse di entrambe le parti poter disdire il rapporto di lavoro per via ordinaria, così come previsto nel diritto privato, derogando così ai rigorosi requisiti di disdetta di cui all’articolo 13 dell’ordinanza sul corpo professorale dei PF. La regolamentazione dei dettagli è delegata al Consiglio dei PF, che la includerà nell’ordinanza sul corpo professorale dei PF11, ed è soggetta all’approvazione del Consiglio federale.Le modifiche proposte all’articolo 17a richiedono un adeguamento dell’ordinanza sul corpo professorale dei PF in cui vengano precisati i principi stabiliti nella legge dopo essere stati approvati. È ora previsto che sia offerta la possibilità di dare un impiego ai professori dei PF anche dopo l’età AVS con un contratto di diritto privato e a certe condizioni. I criteri sono: risultati scientifici straordinari che lasciano presagire l’acquisizione di fondi importanti provenienti da terzi per la continuazione di un gruppo di ricerca nonché l’importanza dell’impiego oltre il limite d’età per lo svolgimento di mansioni strategiche o istituzionali nel settore dei PF. Nell’ordinanza sul corpo professorale dei PF sono inoltre stabiliti gli elementi essenziali del contratto di lavoro di diritto privato (in particolare la durata massima dell’impiego, la possibilità della disdetta ordinaria da entrambe le parti e la rinuncia alle prestazioni della previdenza professionale). Infine lo stipendio massimo è fissato al 40 per cento dello stipendio massimo di un professore ordinario nell’anno in corso. È importante che la possibilità d’impiego introdotta da questo articolo non pregiudichi il rinnovamento e il ringiovanimento del corpo docente. Prima di presentare domanda al Consiglio dei PF per il prolungamento dell’impiego di un professore oltre il limite d’età, i PF devono verificare che il posto non venga sottratto a potenziali giovani professori, il che avviene per esempio quando i fondi stanziati da terzi per la continuazione di un gruppo di ricerca sono vincolati alla permanenza del professore interessato o il loro versamento potrebbe essere messo a rischio in caso di successione alla cattedra. Nell’ordinanza sul corpo professorale dei PF il Consiglio dei PF stabilisce che il rinnovamento e il ringiovanimento del corpo docente non possono essere pregiudicati.

L’ordinanza sul corpo professorale dei PF continuerà a prevedere che in casi eccezionali debitamente motivati possa essere concordato un prolungamento del rapporto di lavoro di diritto pubblico oltre il limite d’età. Questo articolo riprende la «Lex Wüthrich» dell’attuale articolo 17 capoverso 4 della legge sui PF e dell’attuale articolo 14 capoverso 4 dell’ordinanza sul corpo professorale dei PF. In applicazione di questa norma, scienziati di punta candidati al premio Nobel o a simili rinomati riconoscimenti dovrebbero poter rimanere impiegati presso i PF alle stesse condizioni alle quali sono stati assunti. La disposizione specifica che in questi casi eccezionali e motivati viene prorogato il rapporto di lavoro di diritto pubblico già in essere, ma sulla base di un nuovo accordo contrattuale (vedi sotto).

Il Consiglio dei PF adeguerà l’ordinanza sul corpo professorale dei PF non appena saranno state adottate le basi legali afferenti. Le disposizioni dell’ordinanza dovranno poi essere approvate dal Consiglio federale. Sebbene la normativa proposta allarghi la cerchia di professori impiegabili oltre l’età AVS, non rappresenta una proroga generale o automatica dei rapporti lavorativi oltre l’età pensionabile poiché la sua applicazione sarà limitata anche in futuro a una piccola minoranza del corpo docente. In ogni caso sarà necessario un nuovo accordo contrattuale, dato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa de iure senza disdetta al raggiungimento del limite di età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 10 cpv. 1 LPers). I criteri che saranno stabiliti nell’ordinanza sul corpo professorale dei PF (vedi sopra) impediranno che la nuova norma si applichi a tutti i professori. In ogni caso, nella richiesta dei PF al Consiglio dei PF andranno motivate esaustivamente le ragioni per cui il rapporto di lavoro dovrebbe essere prorogato. Anche la regolamentazione dei dettagli in merito al prolungamento di questi rapporti lavorativi è delegata alle direzioni dei PF (cfr. l’art. 2 dell’ordinanza sul corpo professorale dei PF).

Con il nuovo capoverso 6 alle professoresse di entrambi i PF verrà accordata la possibilità di rimanere impiegate fino al limite d’età previsto per i colleghi di sesso maschile, in accordo con il Consiglio dei PF e su richiesta del presidente del relativo PF. Alcune università cantonali (Basilea, Berna e Zurigo) hanno già regolamenti interni al riguardo. Questa norma aumenta l’attrattiva internazionale dei PF per le scienziate prominenti e promuove gli sforzi per l’aumento della quota femminile nel corpo docente.

Il capoverso 7 è stato ripreso dal diritto vigente (art. 17 cpv. 5) con alcune modifiche formali.

11 RS 172.220.113.40

12 RS 831.10