Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/91: Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/numero d’incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Per i permessi N i Cantoni sono sgravati dal rilevamento dei dati. La produzione dei permessiIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet sarà tuttavia avviata anche in futuro dal Cantone competente.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Oltre agli emolumenti connessi alla procedura d’autorizzazione, i Cantoni ricevono un emolumento di 10 franchi per ogni carta di soggiorno rilasciata. Va osservato che la carta costa circa 1.40 franchi (IVA inclusa) e una parte notevole è a carico dei Cantoni. La SEM rinuncia a trattenere una parte di questa somma, al contrario di quanto previsto per la carta di soggiorno biometrica. Per il rilascio di quest’ultima la SEM riceve il 25 per cento dell’emolumento (22 franchi), al fine di coprire i costi investiti nel progetto.

Al suddetto importo si aggiunge un emolumento di 10 franchi a favore dei Cantoni per il rilevamento della fotografia e della firma. Restano valide le restrizioni attuali per i cittadini dell’UE/AELS (emolumento totale non superiore a 65 franchi).

Per i permessi F e N non sono in linea di massima riscossi emolumenti. I relativi costi, d’altronde esigui, sono a carico dei Cantoni; sono tuttavia coperti dall’importo forfettario amministrativo versato dalla Confederazione nel settore dell’asilo.

Soltanto per la proroga del permesso F può essere riscosso un emolumento di al massimo 40 franchi (art. 8 cpv. 1 lett. h OEmol-LStr). Sono inoltre soggetti a emolumenti pari a 20 franchi la registrazione dei dati e il rilascio del permesso. Il permesso F sarà in futuro valido tre anni, il che dovrebbe limitare i costi per i destinatari.

Le spese dei Cantoni aumenteranno lievemente a causa del nuovo formato, ma dovrebbero essere coperte dagli emolumenti previsti.

5. Aspetti giuridici

Gli adeguamenti delle ordinanze sono compatibili con il diritto internazionale.

Gli adeguamenti sono compatibili con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)16 e con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195117 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 196718 sullo statuto dei rifugiati. Sono inoltre conformi agli acquis di Schengen e Dublino, in particolare per quanto riguarda i titoli di soggiorno, e non sono quindi contrari all’Accordo di associazione a Schengen19. Il progetto è pure compatibile con l’ALC.

16Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU;

RS 0.101).

17Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).

18Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.301).

19Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguar-

dante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

RS 0.362.31.