Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/91: Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito · 12 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il nuovo layout della carta di soggiorno non consente più di iscrivervi l’indirizzo di domicilio. ViIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet compariranno soltanto il luogo dell’autorità di rilascio e la sigla del Cantone. Spariranno anchelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
le informazioni relative al datore di lavoro; nel permesso G il campo «osservazioni» potrebbe tuttavia essere utilizzato a tal fine.
Obbligo di notifica in caso di cambiamento di posto di lavoro di titolari del permesso G
I frontalieri cittadini di uno Stato UE/AELS sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP7]) . Lo stesso vale per i frontalieri cittadini di Stati terzi, anche nel caso in cui la loro attività in Svizzera si limiti alla zona di frontiera (art. 39 cpv. 2 LStr8, dal 1° gennaio 2019 legge sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI). A tutti i frontalieri si applicano pertanto le medesime regole per quanto riguarda il cambiamento del posto di lavoro. Quest’informazione si trova sul nuovo permesso G ed è importante in quanto permette di localizzare le persone che durante la settimana non abitano in Svizzera, soprattutto in vista di un eventuale pignoramento del salario.
Permessi N, F e S
A causa del formato modificato del titolo di soggiorno non biometrico occorre adeguare la durata di validità di determinati permessi e la cerchia di destinatari del permesso N.
Il permesso N sarà rilasciato soltanto alle persone che durante la procedura d’asilo sono assegnate a un Cantone. Questo limita il numero di persone che devono ricevere gratuitamente tale permesso. Inoltre, il permesso non è necessario durante le procedure velocizzate e le procedure Dublino nei centri d’asilo della Confederazione. Le persone in questione ricevono pertanto una semplice attestazione e non un permesso N.
Nei centri della Confederazione saranno in futuro rilevate la fotografia e la firma anche per il permesso N e quindi i centri dovranno essere dotati di almeno una stazione biometrica. I dati sono registrati nel SIMIC (art. 18 cpv. 4 lett. g ordinanza SIMIC9). I Cantoni di attribuzione potranno poi ordinare il permesso N quando la persona in questione sarà loro assegnata.
Non appena le nuove stazioni biometriche e la nuova piattaforma del sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) saranno a disposizione (presumibilmente 2020), i centri della Confederazione registreranno i suddetti dati.
I permessi F e S saranno in futuro rilasciati per una durata di validità fino a tre anni, il permesso N per un anno. La validità di questi permessi scade tuttavia già prima in caso di decisione relativa alla domanda d’asilo o di revoca dell’ammissione provvisoria.
Data d’introduzione
Le carte di soggiorno in forma cartacea saranno sostituite in occasione del nuovo rilascio del permesso. L’introduzione graduale nei Cantoni si svolgerà dal 1° luglio 2019 fino al 31 dicembre 2020, in modo da permettere ai Cantoni che hanno bisogno di ulteriori stazioni biometriche di attendere l’introduzione della ESYSP. Le carte di soggiorno possono essere rilasciate in forma cartacea fino al 31 dicembre 2020. Tutte le carte in forma cartacea rilasciate prima e dopo il 1° luglio 2019 sono valide fino alla loro scadenza. Pertanto, da gennaio 2021 i Cantoni dovranno obbligatoriamente rinnovare o rilasciare le carte di soggiorno in formato carta di credito.
Per i permessi N la nuova carta di soggiorno in formato carta di credito sarà probabilmente introdotta nel 2020.