Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/91: Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/numero d’incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet 3.Commento ai singoli articolilégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

3.1 Adeguamenti dell’OASA

Art. 71a cpv. 1 lett. b

In futuro i richiedenti l’asilo assegnati a un Cantone riceveranno un permesso N secondo l’articolo 42 LAsi. I richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione riceveranno invece un’attestazione, rilasciata secondo le istruzioni della SEM.

Art. 71b cpv. 3

La lettera a si applicherà anche in futuro. La carta di soggiorno non biometrica sarà una carta non munita di microchip ma contenente dati biometrici integrati (fotografia e firma). Il capoverso 3 è pertanto riformulato e le lettere a e b vigenti sono abrogate.

Art. 71e cpv. 4

Il capoverso 4 precisa che le impronte digitali sono rilevate soltanto per le carte di soggiorno biometriche. Inoltre, la formulazione del secondo periodo della versione francese è perfezionata e resa più chiara. Tale riformulazione non comporta modifiche materiali.

Gli altri capoversi dell’articolo 71e si applicano sia alla carta di soggiorno non biometrica in formato carta di credito sia a quella biometrica.

Per il permesso N, l’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 71e capoverso 2 è, a seconda della procedura di rilascio, il centro della Confederazione o il Cantone. Di regola i centri della Confederazione registrano i dati dei richiedenti l’asilo e i Cantoni ordinano i permessi N.

Art. 71g Rubrica Attualizzazione della carta di soggiorno

In futuro le disposizioni sull’attualizzazione della carta di soggiorno si applicheranno sia a quella biometrica sia a quella non biometrica (priva di microchip). Il titolo deve pertanto essere adeguato.

Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2019

La disposizione transitoria stabilisce fino a quando i Cantoni potranno rilasciare carte di soggiorno in forma cartacea e fino a quando queste resteranno valide.

Capoverso 1

Dopo l’entrata in vigore della modifica (1° luglio 2019), i Cantoni potranno rilasciare carte di soggiorno in forma cartacea fino al 31 dicembre 2020. Tali carte resteranno valide fino al loro rinnovo. A partire dal 1° gennaio 2021, allorquando sarà rinnovata una carta di soggiorno o concesso un nuovo permesso, dovranno essere registrate l’immagine del volto e la firma dello straniero e a quest’ultimo sarà rilasciata una carta di soggiorno in formato carta di credito.