Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sulle banche
creditori deve essere escluso non soltanto in caso di banche di rilevanza sistemica, bensì anche in caso di società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.
Art. 31b Controprestazione in caso di trasferimento
Capoverso 1
Il capoverso 1 disciplina il caso in cui, secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera a AP-LBCR, una parte degli attivi, dei passivi o delle relazioni contrattuali è trasferita a un altro soggetto di diritto. Il soggetto di diritto assuntore può essere un’altra società del gruppo, anch’essa coinvolta nella procedura di risanamento, oppure un soggetto terzo che non è coinvolto in tale procedura. Il soggetto di diritto assuntore può essere anche una banca transitoria («bridge bank»). Se viene effettuato un trasferimento, al soggetto di diritto penalizzato dal trasferimento deve essere corrisposta una controprestazione in funzione degli attivi e passivi trasferiti. Normalmente tale controprestazione deve essere corrisposta dal soggetto di diritto assuntore. La FINMA può disciplinare la controprestazione nel piano di risanamento. In caso di trasferimento a un soggetto terzo che non è coinvolto nella procedura di risanamento occorre negoziare la controprestazione con esso e disciplinarla in un contratto. È inoltre possibile prevedere nel contratto di assunzione un meccanismo di adeguamento del prezzo che stabilisca in quali circostanze il prezzo di acquisto può essere adeguato dopo l’assunzione.
Capoverso 2
Il capoverso 2 contiene la seconda parte del capoverso 1 già in vigore, secondo cui la FINMA può disporre una valutazione indipendente. Questa disposizione appare giustificata, sebbene non sia fondamentalmente necessario indicare questa competenza nel capoverso 2 in ragione della circostanza che per un trasferimento di questo tipo la FINMA si rifarà probabilmente a una valutazione fatta da terzi. La valutazione di terzi consente alla FINMA di giustificare adeguatamente il prezzo di acquisto, sia nel quadro del trasferimento tra due società coinvolte nella procedura di risanamento, sia per il trasferimento a un soggetto terzo non coinvolto, e di ridurre così il rischio d’impugnazione. La valutazione non deve imperativamente essere eseguita prima del trasferimento o della stipula del contratto di acquisto. Sussiste però anche la possibilità di far dipendere l’importo della controprestazione da una futura valutazione. Ciò consente di stabilire in via definitiva l’importo della controprestazione solo dopo aver effettuato la valutazione. È tuttavia indiscusso che le più importanti disposizioni del trasferimento debbano già essere inserite nel contratto stesso. Al fine di evitare malintesi occorre precisare che la FINMA non può adeguare unilateralmente a posteriori un prezzo di acquisto o un meccanismo di determinazione del prezzo negoziati.
Art. 31c Compensazione in caso di misure di capitalizzazione
Capoverso 1
Come illustrato in precedenza, il capitale sociale deve essere integralmente ridotto prima di effettuare un «bail-in». I proprietari originari perdono così le loro