Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione Revisione OSiti
1 Situazione iniziale
L’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680) è in vigore dal 26 agosto 1998. Contiene le prescrizioni per una gestione uniforme in Svizzera dei siti inquinati ed è basata sull’esperienza pluriennale di altri Paesi, ad esempio la Germania o i Paesi Bassi. Nella pratica ha dato buona prova di sé. Nel frattempo, la totalità dei 38 000 siti inquinati è stata registrata nei catasti dei siti inquinati pubblicamente accessibili e sono stati portati a termine quasi due terzi delle indagini in loco necessarie. Su un totale stimato di 4000 siti (cosiddetti contaminati) da risanare, almeno 1200 sono già stati risanati.
Conformemente all’articolo 12 OSiti, i suoli in orti e giardini privati, in parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente devono essere risanati se il tenore di inquinanti supera il valore di concentrazione di cui all’allegato 3 cifra 2 OSiti.
Nel 2013–14, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (oggi Agroscope) e lo Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT) hanno verificato il valore di concentrazione del mercurio nei luoghi in cui i bambini possono entrare in contatto diretto con la terra (i «siti in orti e giardini privati, in parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente» di cui all’all. 3 cifra 2 OSiti). Ne è risultato che il valore di concentrazione allora in vigore, pari a 5 mg di mercurio (Hg)/kg, era troppo elevato e per evitare rischi per i bambini che giocano andava ridotto a 2 mg Hg/kg. Il 1º marzo 2015 è entrata in vigore l’OSiti rivista in tal senso. Già allora l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aveva annunciato la necessità di esaminare e, se caso, adeguare, anche i valori per le altre sostanze.
Nel frattempo, lo SCAHT ha verificato tutti gli inquinanti di cui all’allegato 3 cifra 2 OSiti. È emerso che dal punto di vista tossicologico i valori di concentrazione esaminati sono per la maggior parte corretti e non necessitano adeguamenti. Quando questi valori sono dunque rispettati, i bambini che entrano in contatto diretto con la terra non corrono alcun rischio. Dal punto di vista tossicologico, i valori di concentrazione del piombo (Pb), degli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e del benzo(a)pirene (BaP) sono invece chiaramente troppo elevati e devono pertanto essere ridotti. I nuovi valori di concentrazione corrispondenti sono pari a 10 (anziché 100) mg/kg per i PAH, 1 (anziché 10) mg/kg per il BaP e 300 (anziché 1000) mg/kg per il piombo. È inoltre emersa la necessità di inserire nell’allegato 3 cifra 2 OSiti un valore di concentrazione di 20 ng TEQ/kg per la somma di diossine (PCDD), furani (PCDF) e PCB diossina-simili (dl-PCB). Infine, è risultato che il valore di concentrazione per la somma dei parametri dei BTEX (500 mg/kg) non è sensato e va quindi abolito.
Tutte le modifiche sono apportate ai valori di cui all’allegato 3 cifra 2 OSiti. In tal modo riguardano soltanto i suoli di siti inquinati secondo l’OSiti su cui i bambini giocano regolarmente. Stando alle stime dell’UFAM, questi siti inquinati sono circa 200. Tutti gli altri suoli, tra cui i siti utilizzati a scopo agricolo o orticolo conformemente all’allegato 3 cifra 1 OSiti, non rientrano nelle presenti modifiche. La superficie totale interessata è pertanto chiaramente delimitata e costituisce soltanto una piccola parte dei suoli svizzeri.
Le presenti modifiche sono necessarie: alcuni studi tossicologici recenti dimostrano che i valori di concentrazione di cui all’allegato 3 cifra 2 OSiti attualmente in vigore non escludono una minaccia per i bambini piccoli che, giocando, entrano in contatto diretto con la terra di siti inquinati da piombo, PAH, BaP o diossine e sostanze diossina-simili. Secondo l’articolo 32c della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) e l’articolo concernente lo scopo dell’OSiti, se i siti inquinati sono all’origine di effetti dannosi o molesti deve essere garantito il loro risanamento. La necessità di risanamento viene accertata in funzione del superamento dei valori di concentrazione di cui all’allegato 3 cifra 2 OSiti. Se i valori vengono superati significa che secondo la scienza o l’esperienza determinati utilizzi non sono più possibili senza minacciare l’uomo, la fauna o la flora. Ne risulta quindi la necessità di adeguare i valori di concentrazione in presenza di nuovi risultati scientifici, in tal caso tossicologici. Sono già stati esaminati e valutati quasi due terzi di tutti i siti inquinati secondo l’OSiti che lo necessitavano. Più si temporeggia, più siti dovranno essere nuovamente
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