Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 10 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione Revisione OSiti

valutati in funzione dei valori di concentrazione inferiori ed eventualmente risanati a posteriori. Inoltre, il pericolo latente per i bambini piccoli sui quasi 200 siti potenzialmente inquinati da tali sostanze giustifica un adeguamento dell’OSiti in tempi brevi.

2 Punti essenziali del progetto

Nel 2013–14 il valore di concentrazione del mercurio di cui all’allegato 3 cifra 2 OSiti è stato verificato, e con la revisione entrata in vigore il 1º marzo 2015 è stato adeguato da 5 a 2 m/kg. Alla luce del progresso dei dati scientifici in ambito tossicologico, i valori di concentrazione devono essere esaminati periodicamente e, se necessario, adeguati. È l’unico modo con cui garantire la protezione della popolazione (in particolare dei bambini) contro gli effetti dannosi.

Nel frattempo lo SCAHT, incaricato dall’UFAM, ha proceduto a tale esame per tutte le sostanze di cui all’allegato 3 cifra 2 OSiti. Le modifiche necessarie che ne derivano sono oggetto della presente revisione dell’OSiti.

3 Rapporto con il diritto internazionale

In Svizzera e a livello internazionale la gestione dei siti contaminati avviene sulla base di principi comparabili. Generalmente, i siti inquinati vengono dapprima identificati, sottoposti a una valutazione della minaccia e poi se necessario risanati e/o monitorati. Tuttavia, nei diversi Paesi i valori di concentrazione in termini di beni da proteggere (acqua, aria e suolo) per i siti inquinati sono dedotti e definiti a partire dalle basi giuridiche del Paese in questione. Per dedurre e stabilire questi valori non esiste un diritto europeo o internazionale sovraordinato, ma di norma i principi della valutazione del rischio sono comparabili: a livello internazionale ci si basa ad esempio sulle linee guida e sui valori soglia (tossicologia umana) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Lo SCAHT ha inoltre integrato nella deduzione dei valori di concentrazione anche i valori limite dei Paesi limitrofi e degli USA.

4/10 054.11-00038/00006/00002/S042-0914