Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
1 Introduzione
L’articolo 11 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) stabilisce che, nell’ambito della prevenzione, le emissioni devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Applicando questo principio l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) fissa limitazioni delle emissioni secondo lo stato della tecnica per gli impianti stazionari, categoria nella quale rientrano anche gli apparecchi e le macchine. L’OIAt stabilisce inoltre anche i requisiti di qualità di carburanti e combustibili. Queste disposizioni consentono di proteggere l’uomo e l’ambiente dall’inquinamento atmosferico.
La riduzione delle emissioni di ammoniaca dell’agricoltura è un obiettivo importante della politica agricola e ambientale che può essere raggiunto solo con ulteriori sforzi volti a ridurre le emissioni. Nella risposta al postulato Bertschy «Aggiornamento degli obiettivi per le basi vitali naturali e la produzione efficiente dal profilo delle risorse» (13.4284) il Consiglio federale ha sottolineato che sussiste ancora un grande potenziale di riduzione in caso di misure tecniche, d’esercizio e organizzative. Per tale ragione il Consiglio federale ha approvato l’integrazione di tecniche di spandimento a basse emissioni nell’OIAt quale misura nella Politica agricola dopo il 2022 (PA22+).
All’allegato 5 l’OIAT definisce i criteri di qualità per la benzina per motori e per i cosiddetti altri combustibili liquidi utilizzati in impianti a combustione alimentati con olio.
Per ridurre le emissioni di composti organici volatili (COV), l’OIAt limita la pressione di vapore massima della benzina durante il periodo estivo a 60 kPa. Se la benzina è miscelata con bioetanolo, la pressione di vapore massima può essere superata nel rispetto dei limiti definiti per il tenore in bioetanolo. Questa deroga, introdotta nel 2010 e limitata a cinque anni, è stata prorogata1 nel 2015 e decadrà alla fine di settembre 2020. Nel novembre del 2017 l’associazione dell’industria svizzera dei biocarburanti Biofuels ha chiesto al Consiglio federale un’ulteriore proroga della deroga, poiché, a detta del settore, questa sarebbe opportuna al fine di consentire di soddisfare con condizioni quadro ideali l’obbligo di compensazione del CO2 del settore dei carburanti.
Nel caso degli altri combustibili liquidi, l’OIAt stabilisce limiti per i tenori di diverse sostanze nocive. Il tenore di cenere proveniente da combustibili biogeni non può superare il valore massimo di 100 mg/kg. A fine 2017 Biofuels Svizzera ha inoltrato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una domanda per raddoppiare tale valore limite. La domanda renderebbe possibile una gamma più ampia di progetti di compensazione climatica nel settore dei combustibili.
Con la revisione più recente, quella dell’11 aprile 2018, sono state apportate modifiche di rilievo nell’ambito degli impianti a combustione alimentati con legna. In tale occasione sono stati inaspriti i valori limite per diverse categorie di impianti a combustione. I forni di cottura per uso industriale a carica manuale sono stati attribuiti a una categoria di valori limite, mentre i forni di cottura a carica automatica non sono stati menzionati. Tuttavia, poiché nella pratica tali impianti esistono, è necessario stabilire in modo chiaro anche in tale contesto quali valori limite sono applicabili.
Il presente avamprogetto di modifica dell’OIAt è incentrato sui settori tematici menzionati, ovvero le deroghe alla pressione di vapore, il tenore di cenere nei combustibili biogeni liquidi, le misure di riduzione delle emissioni di ammoniaca nell’agricoltura nonché i forni di cottura per uso industriale a carica automatica.
1 Comunicato stampa del 14 ottobre 2015 in merito alla revisione dell’OIAt. 3/12 054.11-00038/00006/00002/S054-1065