Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
COV nel settore dei carburanti. Anche dal punto di vista del principio di prevenzione (art. 11 della legge sulla protezione dell’ambiente) la deroga alla pressione di vapore non deve essere mantenuta in modo illimitato. Secondo tale articolo le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea (UE), in particolare in quelli limitrofi alla Svizzera, non sono previste deroghe alla pressione di vapore durante il periodo estivo (cfr. cap. 3).
2.3 Tenore di cenere nei combustibili biogeni liquidi
Con la revisione dell’OIAt del 2015, che prevedeva di prorogare la deroga alla pressione di vapore per la benzina, sono pure stati aumentati i tenori massimi ammessi per la cenere e il fosforo nei combustibili biogeni liquidi. Questa modifica era intesa a tenere in considerazione i tenori più elevati nella fabbricazione di tali carburanti a partire da rifiuti di origine animale. Il valore soglia era allora stato fissato a 100 mg/kg e dalla procedura di consultazione non erano emersi riscontri riguardanti il contenuto di tale modifica o argomentazioni a favore di un valore diverso.
Nel novembre del 2017 Biofuels Svizzera ha presentato all’UFAM una domanda volta a modificare il valore soglia per la cenere. Stando alle affermazioni dell’associazione di categoria, la produzione di biodiesel comporta residui che negli impianti a combustione di grandi dimensioni possono essere impiegati come sostituti dell’olio da riscaldamento convenzionale. Combustibili di questo genere potrebbero rispettare le esigenze per gli altri combustibili liquidi di cui all’OIAt, ad eccezione del tenore massimo di cenere attualmente fissato a 100 mg/kg. Il valore limite andrebbe quindi innalzato a 200 mg/kg. Questo valore corrisponde alla qualità del metilestere di olio vegetale (norma EN 14214 per gli esteri metilici di acidi grassi [FAME]), che conformemente all’allegato 5 cifra 11 capoverso 2 OIAt è applicabile all’utilizzo per motori diesel e in qualità di olio da riscaldamento.
Dal punto di vista della protezione dell’aria non vi sono ostacoli a un tale aumento, a condizione che durante la combustione in impianti alimentati con olio non siano generate altre o maggiori emissioni di inquinanti rispetto all’olio da riscaldamento «extra leggero» o ai FAME. L’UFAM sta svolgendo attualmente un esperimento che prevede l’analisi e l’impiego dei potenziali biocombustibili in un impianto di combustione. Le emissioni di diversi inquinanti atmosferici sono raffrontate con quelle dell’olio da riscaldamento e dei FAME nello stesso impianto a combustione. Dato che saranno disponibili solo nella primavera 2019, i risultati ricavati per la presente revisione dell’OIAt non sono stati considerati nelle presenti spiegazioni. Se, come previsto, nel corso delle misurazioni non saranno riscontrate emissioni superiori, il tenore massimo di cenere potrà essere aumentato a 200 mg/kg nell’OIAt. In caso contrario si rinuncerebbe a un aumento del valore limite.
2.4 Forni di cottura per uso industriale a carica automatica
Un aspetto centrale della revisione dell’11 aprile 20185 dell’OIAt, entrata in vigore il 1º giugno 2018, era l’adeguamento di diverse prescrizioni e valori limite per gli impianti a combustione alimentati con legna. Tra le altre cose sono stati adeguati i valori limite da rispettare nell’esercizio degli impianti. Quelli relativi al monossido di carbonio e alla polvere sono stati differenziati non più soltanto in funzione dei combustibili, bensì anche secondo le categorie di impianti a combustione. Oltre a quello delle categorie tradizionali (apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e caldaie) è stato previsto anche il disciplinamento esplicito dei forni di cottura.
5 RU 2018 1687 6/12 054.11-00038/00006/00002/S054-1065