Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Allegato 2 cifra 55
La copertura efficace dei serbatoi per il deposito di colaticcio e di prodotti di fermentazione liquidi consente di ridurre le emissioni di ammoniaca e di odori. Per tale ragione e ai sensi del principio di prevenzione, tali coperture devono essere prescritte a livello di ordinanza. Come descritto nell’aiuto all’esecuzione «Costruzioni rurali e protezione dell’ambiente» sono considerate coperture efficaci le opere fisse o i manti sospesi. Le aperture nelle coperture devono essere ridotte al minimo indispensabile. Le coperture naturali, le coperture in paglia trinciata o le altre coperture che perdono temporaneamente il loro effetto riducente delle emissioni (p. es. mescolando il colaticcio) non soddisfano nella pratica il criterio dell’efficacia permanente. Le disposizioni secondo l’articolo 7 OIAt si applicano anche agli impianti esistenti. Se questi non soddisfano le nuove esigenze, secondo l’articolo 10 capoverso 1 OIAt deve essere applicato un termine di risanamento di 5 anni.
L’impego di tecniche a basse emissioni per lo spandimento di colaticcio e prodotti di fermentazione liquidi consentono di ridurre in misura significativa le emissioni di ammoniaca al momento dello spandimento. Lo stato della tecnica descritto nell’aiuto all’esecuzione «Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell’agricoltura»8 pubblicato da UFAM e UFAG nel 2012 è tuttora attuale. Misura conformi allo stato della tecnica sono ad esempio lo spandimento a nastro con barre di distribuzione a tubi flessibili o semi rigidi con vomere oppure lo spandimento con assolcatore in solchi aperti o chiusi. L’obbligo di utilizzo tecniche di spandimento a basse emissioni sancito a livello di ordinanza porterà a un’applicazione capillare di questa misura di riduzione delle emissioni, a condizioni che le condizioni locali lo consentano (cfr. cap. 2.1). Per consentire alle aziende che non utilizzano ancora queste tecniche di organizzarsi in modo da poter impiegare le tecniche di spandimento a basse emissioni è stato stabilito un termine transitorio fino al 1° gennaio 2022.
4.2 Allegato 3 cifra 522 capoverso 1
Nella tabella che riporta i valori limite per gli impianti a combustione alimentati con legna allo stato naturale e non trattata, per i forni di cottura viene cancellato il termine «a carica manuale». In tal modo le disposizioni non valgono più soltanto per i forni di cottura a carica manuale, bensì anche per quelli a carica automatica.
4.3 Allegato 5 cifra 132 capoverso 3
Il tenore massimo di cenere nei combustibili biogeni liquidi viene raddoppiato dagli attuali 100 a 200 mg/kg. In tal modo il valore corrisponde allo 0,02 per cento (m/m) per il tenore di cenere (cenere solfatata), secondo la norma EN 14214 Esteri metilici di acidi grassi (FAME) applicabile all’utilizzo per motori diesel e in qualità di olio da riscaldamento. All’allegato 5 cifra 11 capoverso 2, l’OIAt equipara l’utilizzo dei FAME a quello dell’olio da riscaldamento ecologico.
4.4 Allegato 5 cifra 5 capoverso 1bis
La scadenza per la deroga alla pressione di vapore ammessa per le miscele di benzina e bioetanolo durante il periodo estivo, limitata al 30 settembre 2020, viene prorogata un’ultima volta di altri cinque anni, al massimo fino al 2025.
8 Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell’agricoltura, UFAM e UFAG, 2012. 9/12 054.11-00038/00006/00002/S054-1065