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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine

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Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 35 Prescrizioni dei Cantoni

I Cantoni adeguano le loro leggi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 36 Esecuzione

I Cantoni sono preposti all’esecuzione della presente legge, laddove essa non è delegata alla Confederazione.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.