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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine
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Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 35 Prescrizioni dei Cantoni
I Cantoni adeguano le loro leggi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 36 Esecuzione
I Cantoni sono preposti all’esecuzione della presente legge, laddove essa non è delegata alla Confederazione.
Art. 37 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.