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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine
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3 Se emana prescrizioni conformemente all’articolo 17, il Consiglio federale obbliga gli operatori del settore dei film o di quello dei videogiochi a partecipare alle spese di esecuzione.
Art. 31 Emolumenti
1 Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per i test svolti dall’UFAS e gli importi massimi per gli emolumenti che i Cantoni possono riscuotere per lo svolgimento di test.
2 Per i test che non danno luogo a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
Capitolo 9: Disposizioni penali
Art. 32 Contravvenzioni
1 È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi rende accessibile un film o un videogioco e omette intenzionalmente di:
a. esporre in modo ben visibile l’indicazione dell’età e i descrittori di contenuto (art. 5);
b. procedere a un controllo dell’età (art. 6) oppure implementare o gestire un sistema di controllo dell’età (art. 7 cpv. 2 lett. a e 18 cpv. 2 lett. a);
c. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale (art. 7 cpv. 2 lett. b);
d. implementare o gestire un sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minorenni (art. 18 cpv. 2 lett. b).
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 33 Infrazioni commesse nell’azienda
Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell’azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo valgono anche per le autorità cantonali.
Art. 34 Perseguimento penale
1 Le contravvenzioni di cui all’articolo 32 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.
2 L’UFAS può segnalare alla competente autorità cantonale di perseguimento penale le contravvenzioni rilevate nel quadro della sua attività di vigilanza.