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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine

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Sezione 3: Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale

Art. 17

1 Il Consiglio federale può emanare una regolamentazione in materia di protezione dei minori che preveda gli elementi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettere a–f per il settore dei film o quello dei videogiochi, se:

a. non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione in materia di protezione dei minori, ma al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge;

b. la dichiarazione del carattere vincolante è stata revocata o è decaduta.

2 Può incaricare terzi di controllare l’attuazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori e di istituire uno sportello.

Capitolo 3: Film e videogiochi resi accessibili tramite servizi di piattaforma

Art. 18

1 I fornitori di servizi di piattaforma devono prendere provvedimenti adeguati per proteggere i minorenni da contenuti inappropriati per loro.

2 Come minimo devono provvedere a:

a. implementare e gestire un sistema di controllo dell’età;

b. implementare e gestire un sistema che permetta agli utenti di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma contenuti inappropriati per i minorenni.

3 Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi di piattaforma rilevino dati di minorenni, non possono utilizzarli a fini commerciali.

4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Capitolo 4: Test

Art. 19 Test di acquisto e test di entrata

1 Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni per la protezione dei minori, i Cantoni e l’UFAS possono svolgere test di acquisto e test di entrata o farli svolgere da organizzazione specializzate autorizzate.

2 Per test di acquisto si intende l’acquisto o il tentato acquisto, da parte di un minorenne, di un supporto audiovisivo che non dovrebbe essergli reso accessibile, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate autorizzate allo svolgimento di test di acquisto.