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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine
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3 Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi a richiesta rilevino dati di minorenni, non possono utilizzarli a fini commerciali.
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.
Sezione 2: Dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori
Art. 8 Principio
Nel settore del film e in quello dei videogiochi una regolamentazione in materia di protezione dei minori emanata da un’organizzazione per la protezione dei minori degli operatori del rispettivo settore può essere dichiarata vincolante anche per gli operatori che non sono membri dell’organizzazione in questione.
Art. 9 Requisiti per le organizzazioni per la protezione dei minori
1 Una regolamentazione in materia di protezione dei minori può essere dichiarata vincolante se l’organizzazione per la protezione dei minori che la emana adempie i seguenti requisiti:
a. il suo scopo principale è la protezione dei minori nel proprio settore;
b. è aperta a tutti gli operatori del proprio settore;
c. è rappresentativa del proprio settore;
d. è attiva a livello nazionale;
e. ha istituito uno sportello che tratta le richieste di informazioni e i reclami relativi all’applicazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori.
2 Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni per la protezione dei minori secondo il capoverso 1 lettera c.
Art. 10 Requisiti generali per le regolamentazioni in materia di protezione
dei minori
Ciascuna regolamentazione in materia di protezione dei minori disciplina almeno i seguenti punti:
a. il sistema di classificazione dell’età applicabile;
b. l’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto, il controllo dell’età e l’impiego di trailer e filmati pubblicitari resi accessibili insieme al film principale o al videogioco nonché le necessarie disposizioni transitorie;
c. la designazione di uno sportello per la protezione dei minori;
d. la possibilità per chiunque di presentare un reclamo allo sportello in merito all’età fissata per un determinato film o videogioco oppure in caso di mancato rispetto della regolamentazione;
e. l’informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione;