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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine

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Capitolo 2: Film e videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro di eventi pubblici o tramite servizi a richiesta

Sezione 1: Indicazione dell’età minima e controllo dell’età

Art. 5 Indicazione dell’età minima e descrittori di contenuto

1 I fornitori di supporti audiovisivi e di servizi a richiesta possono rendere accessibili soltanto film e videogiochi recanti in modo ben visibile l’indicazione dell’età minima richiesta e i descrittori di contenuto del caso.

2 Gli organizzatori di eventi devono esporre in modo ben visibile l’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto per i film e i videogiochi nei punti di vendita dei biglietti e nei luoghi di svolgimento degli eventi.

3 I film e i videogiochi senza contenuti che possono nuocere allo sviluppo di minorenni, non devono indicare dei descrittori di contenuto.

Art. 6 Controllo dell’età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e

degli organizzatori di eventi

1 I fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi devono procedere a un controllo dell’età presso i minorenni. Se un minorenne non ha l’età minima richiesta, devono negargli l’accesso al film o al videogioco.

2 Sono previste le seguenti eccezioni:

a. i fornitori di supporti audiovisivi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell’età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto. È fatto salvo l’articolo 197 capoverso 1 del Codice penale5 (CP);

b. gli organizzatori di eventi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell’età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto e se il film o il videogioco non è autorizzato soltanto per gli adulti. È fatto salvo l’articolo 197 capoverso 1 CP;

c. gli organizzatori di tornei di videogiochi possono far partecipare un minorenne a un torneo dedicato a un videogioco che non potrebbe essergli reso accessibile a causa della sua troppo giovane età, se ha il consenso scritto di un detentore dell’autorità parentale.

Art. 7 Controllo dell’età da parte dei fornitori di servizi a richiesta

1 I fornitori di servizi a richiesta devono prendere provvedimenti adeguati per impedire l’accesso di minorenni a contenuti inappropriati per loro.

2 Come minimo devono provvedere a:

a. implementare e gestire un sistema di controllo dell’età;

b. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale.

5 RS 311.0