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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine

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f. le modalità con cui la competente organizzazione per la protezione dei minori controlla l’attuazione della regolamentazione, in particolare ricorrendo a test di acquisto o di entrata oppure alla creazione di conti test;

g. le misure in caso di violazione della regolamentazione da parte degli operatori che sono membri dell’organizzazione;

h. la ripartizione delle spese per l’elaborazione e l’attuazione della regolamentazione.

Art. 11 Sistemi di classificazione in base all’età

1 Ciascuna regolamentazione in materia di protezione dei minori stabilisce un proprio sistema di classificazione in base all’età fondato sulle conoscenze attuali riguardo alla protezione dei minori.

2 Il sistema di classificazione in base all’età deve prevedere:

a. criteri uniformi per la classificazione di tutti i film o videogiochi;

b. almeno cinque categorie d’età, la più alta delle quali deve riservare l’accesso esclusivamente agli adulti;

c. la classificazione automatica di un film o videogioco nella categoria d’età più alta, se non è indicata alcuna età minima;

d. descrittori di contenuto.

3 Le organizzazioni per la protezione dei minori devono provvedere ad adeguare il sistema di classificazione in base all’età, se ciò risulta necessario in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze.

Art. 12 Sportelli per la protezione dei minori e reclami

1 Gli sportelli per la protezione dei minori trattano reclami concernenti film o videogiochi e richieste di informazioni relative alla protezione dei minori.

2 I reclami devono essere presentati in forma scritta e motivati.

3 Gli sportelli devono trattare i reclami entro un termine adeguato, ma al più tardi entro 30 giorni. Devono comunicare per scritto agli interessati i risultati delle loro verifiche.

4 Una volta all’anno gli sportelli devono fare rapporto all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) su numero, contenuto ed esito dei reclami trattati nonché sulle eventuali misure prese dalla rispettiva organizzazione in materia di protezione dei minori in seguito ai reclami conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera g.

5 L’UFAS può esigere in qualsiasi momento di consultare tutta la documentazione relativa ai reclami.

6 Il trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni è gratuito.