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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine

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Capitolo 6: Coordinamento

Art. 27

L’UFAS coordina le misure di protezione dei minori nel settore dei film e in quello dei videogiochi e garantisce lo scambio di informazioni e di esperienze fra gli organi coinvolti.

Capitolo 7: Rapporti annuali e valutazioni

Art. 28 Rapporti annuali

1 L’UFAS pubblica annualmente un rapporto contenente informazioni sull’attività di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni e sulle pene inflitte dai Cantoni conformemente agli articoli 32–34.

2 Le organizzazioni per la protezione dei minori pubblicano annualmente un rapporto contenente informazioni:

a. sulla loro attività di controllo;

b. sulle misure prese in caso di violazione della regolamentazione da parte dei propri membri;

c. sui reclami trattati dagli sportelli.

Art. 29 Valutazioni e rapporti destinati al Consiglio federale

1 L’UFAS valuta regolarmente l’efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la presente legge.

2 Ogni cinque anni presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati delle valutazioni.

Capitolo 8: Finanziamento

Art. 30 Ripartizione delle spese

1 Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza. È fatta salva la riscossione di emolumenti secondo l’articolo 31.

2 Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi che non sono membri delle organizzazioni per la protezione dei minori del rispettivo settore devono partecipare alle spese da esse sostenute per l’elaborazione e l’attuazione delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori dichiarate vincolanti.