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Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 12 pagine
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3 Per test di entrata si intende l’accesso o il tentato accesso, da parte di un minorenne, a un evento pubblico cui non dovrebbe avere accesso, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate autorizzate allo svolgimento di test di entrata.
Art. 20 Creazione di un conto test
1 Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni di protezione dei minori e l’UFAS possono creare o far creare conti test presso servizi a richiesta.
2 Nel quadro dei suoi compiti di vigilanza, l’UFAS può creare o far creare conti test presso servizi di piattaforma.
3 Per creazione di un conto test si intende la creazione o la tentata creazione di un conto test presso un servizio a richiesta o un servizio di piattaforma, al fine di verificare la presenza delle limitazioni di accesso in base all’età prescritte.
Art. 21 Coordinamento dei test
1 L’UFAS coordina i suoi test di acquisto con quelli dei Cantoni.
2 Le organizzazioni per la protezione dei minori devono annunciare preventivamente i loro test all’autorità di vigilanza competente.
Art. 22 Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali
1 In procedimenti penali possono essere utilizzate soltanto le informazioni acquisite mediante test ordinati dalla Confederazione e dai Cantoni.
2 I test devono essere stati svolti come segue:
a. i test sono stati svolti dalle autorità stesse o da organizzazioni specializzate autorizzate;
b. i minorenni e i detentori dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione ai test;
c. l’autorità competente o un’organizzazione specializzata autorizzata ha constatato che i minorenni:
1. sono idonei all’attività prevista, e
2. sono stati sufficientemente preparati a svolgerla;
d. i minorenni hanno svolto la loro attività anonimamente e sotto la sorveglianza di un adulto;
e. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere la vera età dei minorenni;
f. i test sono stati immediatamente verbalizzati e documentati.
Art. 23 Disposizioni d’esecuzione relative ai test
Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. la vigilanza sulle organizzazioni specializzate;