Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Sistematica
Il capitolo 1 (art. 1–4) contiene le disposizioni generali. Il capitolo 2 disciplina i film e i
videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro di eventi pubblici e tramite servizi a richiesta. La sezione 1 di questo capitolo stabilisce i requisiti minimi generali per l’indicazione dell’età minima e per il controllo dell’età (art. 5–7), mentre la sezione 2 definisce la procedura per la dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori che le due organizzazioni per la protezione dei minori sono tenute a elaborare, come pure i requisiti per queste organizzazioni e per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori (art. 8–16). Se la situazione lo richiederà, poiché si realizzeranno determinate condizioni, il Consiglio federale potrà emanare disposizioni d’esecuzione al posto delle organizzazioni per la protezione dei minori (sezione 3, art. 17). Il capitolo 3 stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei minori sui servizi di piattaforma (art. 18). Il capitolo 4 disciplina i test di acquisto, i test di entrata e i conti test (art. 19–23). Il capitolo 5 definisce i compiti di vigilanza dei vari attori coinvolti (art. 24–26). Il capitolo 6 disciplina il coordinamento (art. 28). Il capitolo 7 ha per oggetto i rapporti annuali (art. 28) e le valutazioni (art. 29)
dell’UFAS. Il capitolo 8 disciplina il finanziamento delle spese di esecuzione (art. 30 e 31),
mentre il capitolo 9 sancisce le disposizioni penali (art. 32–34). Infine, al capitolo 10 figurano le disposizioni finali (art. 35–37).
Ingresso
L’avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori in materia di film e videogiochi (AP-LPMFV) si fonda sull’articolo 95 Cost., che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Il presente avamprogetto di legge ha lo scopo di proteggere i minorenni nel loro sviluppo.
Nell’avamprogetto sono utilizzate in modo equivalente le espressioni «minori» e «minorenni».
Il campo d’applicazione della normativa si limita ai settori dei due media audiovisivi «film» e «videogiochi». Non vi rientrano pertanto immagini, testi e registrazioni esclusivamente sonore, presi singolarmente o in combinazione, poiché questi contenuti, dato il loro carattere meno diretto, presentano un rischio minore di nuocere allo sviluppo dei minorenni.
L’elenco dei possibili effetti nocivi corrisponde materialmente a quello del vigente articolo 5 LRTV, che, nel settore televisivo, disciplina anch’esso la protezione dei minori e a sua volta si rifà alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera. La formulazione «nuocere allo sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale», che precisa ulteriormente l’elenco, è utilizzata tale quale o in forma analoga nel settore televisivo a livello europeo.
Art. 2 Campo d’applicazione
Cpv. 1: l’avamprogetto è rivolto principalmente a due destinatari, nell’ambito della loro attività economica: da un lato, agli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi (cfr. art. 4 lett. a) e, dall’altro, ai fornitori di servizi di piattaforma (cfr. art. 4 lett. e).
Il campo d’applicazione viene circoscritto menzionando l’attività economica dell’operatore interessato, che rientrerà pertanto nel campo d’applicazione dell’AP-LPMFV solo se renderà accessibili (anche p. es. utilizzandoli solo a fini di marketing) film o videogiochi «nell’ambito