Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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Lett. b: fornitore

Per «fornitore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che si trova in contatto diretto con il consumatore e gli rende accessibile un film o un videogioco. In questo contesto, per «contatto diretto» non si intende soltanto il contatto personale faccia a faccia, ma anche quello del

commerciante online che offre ad esempio supporti audiovisivi su Internet.

La definizione include anche i fornitori di servizi a richiesta (cfr. art. 4 lett. d), che rendono accessibili contenuti audiovisivi mediante trasmissione digitale, ossia senza una componente fisica. I fornitori di supporti audiovisivi che propongono simultaneamente anche un servizio a richiesta su Internet sono considerati al contempo anche fornitori di servizi a richiesta. A

seconda del canale di vendita, si applicheranno loro le pertinenti disposizioni in materia.

Per «consumatore» si intende la persona situata in fondo alla catena del valore. Con questa limitazione si intende chiarire che, per esempio, per la vendita a intermediari non sarà ancora necessario soddisfare i requisiti del presente avamprogetto relativi alla classificazione in base all’età, all’indicazione dell’età minima e al controllo dell’età: gli intermediari acquistano film e videogiochi non per consumarli ma per rivenderli, ragion per cui in quel momento non vi sarà l’obbligo che il supporto audiovisivo sia già munito di un’indicazione dell’età minima. È tuttavia ipotizzabile che le regolamentazioni in materia di protezione dei minori impongano agli

intermediari di vendere unicamente film e videogiochi muniti di un’indicazione dell’età minima.

Lett. c: organizzatore di eventi

Un organizzatore di eventi rende accessibile un contenuto audiovisivo a un gran numero di persone nell’ambito della sua attività economica. Attualmente, con questo termine ci si riferisce soprattutto ai gestori di sale cinematografiche e ai festival del film in Svizzera. Oltre a essi vi è però anche il settore in forte espansione delle fiere e dei tornei di videogiochi. Nelle fiere di videogiochi il pubblico può testare in prima persona vari videogiochi o perlomeno vederne degli estratti sotto forma di filmato. Nei tornei di videogiochi, invece, il pubblico può assistere, come nelle manifestazioni sportive classiche, a una competizione tra giocatori esperti o

(semi)professionisti.

Un altro criterio è l’accessibilità di un evento al pubblico, ossia che per principio vi possa assistere una moltitudine di persone, nel rispetto delle restrizioni imposte dall’AP-LPMFV.

Diverso è il caso in cui la cerchia dei partecipanti è ben determinata e delimitata e le persone in questione hanno un legame personale tra di loro o con l’organizzatore (p. es. feste di

associazioni, riunioni di famiglia o visione di film in classe). I film e i videogiochi resi accessibili in un contesto privato oppure contraddistinto da rapporti personali o di particolare fiducia non rientrano pertanto nel campo d’applicazione dell’AP-LPMFV.

Lett. d: servizio a richiesta

Un fornitore di servizi a richiesta rende pubblicamente accessibili film o videogiochi tramite una rete di dati, mediante download (scaricamento dei dati su un supporto di dati) o via streaming (scaricamento e simultanea riproduzione dei dati, che vengono cancellati non appena non sono più necessari per la riproduzione).

Per distinguere questi servizi da quelli near-video-on-demand – ossia la trasmissione lineare di un medesimo film, differita a intervalli regolari, su più canali – si precisa inoltre che il

consumatore deve poter scegliere liberamente il momento dell’accesso al contenuto. I servizi near-video-on-demand rientrano attualmente nel campo d’applicazione della LRTV e in futuro saranno retti dalla nuova LME.

La definizione dell’AP-LPMFV non include nemmeno i servizi catch-up TV e replay TV, dato che essi permettono di visionare a posteriori, entro un certo periodo, l’integralità dei programmi della normale offerta televisiva. Anche quest’ambito sarà disciplinato dalla LME.

La definizione esclude esplicitamente pure i servizi che rendono accessibili i loro contenuti unicamente sotto forma di notizie audiovisive. Si pensa in particolare ai portali di notizie, che