Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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effetti extraterritoriali. Poiché la vendita di film e videogiochi su supporto audiovisivo senza indicazione dell’età minima e senza controllo dell’età può incidere negativamente sulla salute e sullo sviluppo dei bambini e dei giovani in Svizzera, anche i fornitori esteri sono tenuti a

rispettare le disposizioni in materia di protezione dei minori vigenti in Svizzera. Analogamente a quanto previsto per l’attuazione dell’ordinanza dell’11 dicembre 197872 sull’indicazione dei prezzi, in questo caso per determinare se un fornitore venda prodotti a consumatori svizzeri si potrebbero considerare le caratteristiche seguenti: indicazione del prezzo in franchi svizzeri, spedizione all’interno della Svizzera o in Svizzera, indirizzo Internet che termina con «.ch». Per obbligare esplicitamente fornitori esteri di film e videogiochi a garantire l’indicazione dell’età minima secondo la normativa vigente in Svizzera va inoltre esaminato se per la tutela della salute di bambini e giovani vada introdotta una regolamentazione in deroga al principio «Cassis de Dijon». In tal caso, insieme con la richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori, che disciplinano concretamente il sistema di classificazione in base all’età, si chiederebbe che, in virtù dell’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC, il Consiglio federale decida una deroga a questo principio, nei limiti del

possibile73, per i film e i videogiochi su supporto audiovisivo e per quelli proposti online in download. La difficoltà consisterebbe tuttavia nel far rispettare la deroga ai venditori al dettaglio online esteri nonché ai servizi a richiesta e a quelli di piattaforma con sede all’estero. La

mozione Glättli 18.3306 Rafforzare l’applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete, del 15 marzo 2018, incarica il

Consiglio federale di rafforzare l’applicazione del diritto in Internet. L’Esecutivo ha proposto di accogliere la mozione. Pur essendo cosciente che l’obbligo giuridico di designare una

rappresentanza o un recapito non risolverebbe il problema della difficoltà di far rispettare le disposizioni legali, ritiene però che questa misura agevolerebbe la comunicazione con le

imprese all’estero sia per le autorità che per i consumatori in Svizzera. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 17 settembre 2018 e deve ora essere trattata dal Consiglio degli Stati. In base alle esperienze fatte con l’attuazione di altre leggi, si può rilevare che

spesso una comunicazione proattiva e trasparente con i fornitori esteri sulla situazione giuridica svizzera è sufficiente per evitare un’imposizione formale del diritto. Per garantire il rispetto delle disposizioni legali, quale ultima ratio si potrebbe inoltre ricorrere al blocco di rete, vale a dire bloccare l’accesso alle offerte online dei fornitori esteri di film e videogiochi che non si

attengono alle disposizioni in materia di protezione dei minori vigenti in Svizzera e mettono dunque in pericolo la salute i bambini e giovani74. Lo stesso si potrebbe fare nei confronti dei fornitori nazionali che, pur essendo puniti con una multa, violano ripetutamente tali disposizioni. Nel quadro dell’elaborazione dell’AP-LPMFV, si è tuttavia rinunciato a una simile norma, per motivi di proporzionalità e perché tali blocchi possono essere aggirati.

Anche nel settore di Internet la regolamentazione risulta molto difficile in considerazione dell’enorme quantità di contenuti e della dimensione internazionale. L’avvicinamento della

normativa svizzera alla direttiva SMA dell’UE dovrebbe permettere almeno di raggiungere un livello di protezione comparabile nel settore dei film per quanto concerne i servizi a richiesta e quelli di piattaforma in Europa. In questo modo si potrà evitare che i fornitori esteri aggirino le nuove e più rigide prescrizioni dell’UE spostando la sede aziendale in Svizzera. Nel quadro del presente progetto è stata vagliata anche l’opportunità di introdurre nell’avamprogetto una regolamentazione concernente i siti Internet con contenuti (immagini, testi e audio)

inappropriati per i bambini e i giovani. Questo è tuttavia risultato irrealizzabile a causa della dimensione internazionale di Internet. In virtù del principio di territorialità del diritto svizzero,

72 RS 942.211

73 Attualmente sono in corso dibattiti a livello internazionale sulla questione se e in che misura i contenuti proposti online vadano qualificati come prodotti (ai sensi della LOTC) o piuttosto come servizi, che non rientrano nel campo d’applicazione della LOTC. Va ad esempio fatta una distinzione tra un videogioco o un film fruito «solo» in streaming oppure scaricato, vanno considerate le modalità di aggiornamento ecc. Non è ancora stata emanata una decisione definitiva al riguardo.

74 Per analogia con le disposizioni della legge federale sui giochi di denaro (LGD; RS 935.51).